tratto da autonomielocali.regione.fvg.it
Oggetto
Accesso a cantieri da parte di consiglieri comunali.
Massima
Non è configurabile un diritto in senso stretto dei consiglieri comunali a visitare un cantiere dove si svolgono lavori affidati dal Comune o ad effettuarvi un sopralluogo, atteso che la legge nulla prevede per quanto riguarda tale evenienza, non potendo quindi individuarsi un corrispondente obbligo dell’Amministrazione di accogliere una richiesta in tal senso. L’esercizio delle funzioni di controllo è, infatti, riconosciuto dall’ordinamento come funzione generale al consiglio quale organo nel suo complesso, che può avvalersi di commissioni consiliari appositamente istituite. Non sono invece contemplate dalla normativa vigente per i consiglieri comunali competenze di tipo ispettivo da esercitarsi singolarmente su attività materiali, tanto più che, trattandosi di cantieri, spetta alle figure responsabili anche sotto il profilo delle norme in materia di sicurezza, in relazione alle proprie competenze, valutare la richiesta di accesso di persone comunque estranee ai lavori.
Funzionario istruttore
BARBARA RIBIS

barbara.ribis@regione.fvg.it

Parere espresso da
Servizio elettorale, Consiglio delle autonomie locali e supporto giuridico agli enti locali
Testo completo del parere
I Consiglieri comunali chiedono un parere in merito al diritto, agli stessi negato dal Comune, di accedere a cantieri nei quali si stanno realizzando alcune opere comunali, al fine di poter prendere visione personalmente dello stato di attuazione delle stesse, nell’esercizio delle funzioni loro proprie. Chiedono, altresì, che la Regione intervenga “affinché siano rimossi gli ostacoli frapposti dal Comune […] nei confronti degli scriventi Consiglieri Comunali”.

Preliminarmente, si osserva che non compete all’Amministrazione regionale intervenire su questioni siffatte: lo scrivente Servizio in questa sede si limita a fornire in via collaborativa delle considerazioni relative all’inquadramento giuridico della problematica in oggetto.

Il diritto di accesso degli amministratori locali trova la sua fonte normativa di riferimento nell’articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale attribuisce ai consiglieri il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato.

Il fondamento di tale diritto risiede nel fatto che le informazioni acquisibili dagli amministratori dell’ente devono considerare l’esercizio, in tutte le sue potenziali esplicazioni, della funzione di cui ciascun amministratore è individualmente investito quale membro del consiglio. Di qui la possibilità per ognuno di essi di compiere, attraverso la visione dei provvedimenti adottati e l’acquisizione di informazioni, una compiuta valutazione della correttezza e dell’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale, utile non solo per poter esprimere un voto maggiormente consapevole sugli affari di competenza del consiglio, ma anche per promuovere, nell’ambito del consiglio stesso, le varie iniziative consentite dall’ordinamento ai membri di quel collegio[1].

I consiglieri hanno infatti, a norma dell’articolo 43, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 267/2000, diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, hanno diritto di chiedere la convocazione del consiglio e di presentare interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo, secondo la disciplina dettata dallo statuto e dal regolamento consiliare.

L’esercizio delle funzioni di controllo è riconosciuto dall’ordinamento come funzione generale al consiglio quale organo nel suo complesso, che può avvalersi di commissioni consiliari appositamente istituite ai sensi dell’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, con funzioni di controllo e di garanzia. Il comma 2 consente l’istituzione all’interno dell’organo consiliare di commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione, demandando allo statuto e al regolamento consiliare la disciplina relativa a poteri, composizione e funzionamento.

Emerge di tutta evidenza che la normativa citata non contempla per i consiglieri comunali competenze di tipo ispettivo da esercitarsi singolarmente su attività materiali, tanto più che, trattandosi di cantieri, spetta alle figure responsabili anche sotto il profilo delle norme in materia di sicurezza, in relazione alle proprie competenze, valutare la richiesta di accesso di persone comunque estranee ai lavori[2].

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, non è configurabile un diritto in senso stretto dei consiglieri comunali a visitare un cantiere dove si svolgono lavori affidati dal Comune o ad effettuarvi un sopralluogo, atteso che la legge nulla prevede per quanto riguarda tale evenienza, non potendo quindi individuarsi un corrispondente obbligo dell’Amministrazione di accogliere una richiesta in tal senso.

Ferma la mancanza di tale obbligo in capo al Comune, si ribadisce che consentire o meno l‘accesso dei consiglieri comunali ai cantieri rientra nella responsabilità dell’Amministrazione, la quale deve operare al riguardo un’attenta ponderazione della normativa in materia di sicurezza, tenendo anche in debita considerazione i provvedimenti dalla stessa adottati in attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

——————————————————————————–

[1] Si veda, tra le altre, T.A.R. Campania Salerno, sez. II, sentenza del 4 aprile 2019, n. 545 la quale recita: “Le istanze di accesso avanzate dai componenti dei consigli comunali presentano una loro specificità rispetto a quella della generalità dei cittadini, essendo ai primi riconosciuti ampi poteri ai sensi dell’art. 43 D.Lgs. n. 267/2000. In particolare, il diritto di accesso dei consiglieri comunali, nella sua tendenziale onnicomprensività, è strettamente funzionale all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo degli atti degli organi decisionali dell’ente locali, consentendo loro di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione e di promuovere le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale, e quindi si configura come significativa espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza responsabile della collettività.

[2] In questo senso si è espressa anche l’ANCI in un parere del 26 ottobre 2005 nel quale, in coerenza con quanto sopra già espresso, ha osservato che: “Si ritiene comunque che competa ai consiglieri comunali la più ampia facoltà ai sensi dell’art. 43 tuel di prendere visione ed estrarre copia di atti e documentazione amministrativa che si trovi presso gli uffici comunali. Sulla base di tali principi si può pertanto ritenere che competa ai consiglieri comunali di visionare, chiedendone se del caso copia, gli elaborati tecnici afferenti a lavori pubblici sussistendo, per converso, un correlativo obbligo degli uffici di rilasciarli; – Non appare invece ammissibile che tali stessi soggetti possano accedere, in forza della qualifica posseduta, nei cantieri per effettuare attività di vigilanza; – Ai consiglieri comunali l’ordinamento non assegna infatti poteri di “vigilanza” o “controllo” di questo tipo (che semmai competono agli organi di polizia municipale dell’ente)”.

Nessun tag inserito.

Torna in alto