Atto amministrativo – Discrezionalità – Motivazione – Università – Professore ordinario – Autorizzazione allo svolgimento di attività esterne
Ai sensi dell’art. 6, comma 10, secondo periodo, della l. n. 240 del 2010, i docenti in regime di impegno a tempo pieno hanno la facoltà svolgere “compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro”, pur previa autorizzazione del Rettore, al fine di verificare la compatibilità dell’incarico con le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall’Università e l’assenza di una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l’Ateneo. È perciò illegittimo il diniego dell’autorizzazione a ricoprire l’incarico di presidente di una fondazione, ove motivato in base alla mera incompatibilità tra il ruolo di docente a tempo pieno e l’incarico stesso.
Non risultano precedenti in termini. Cass. civ. sez. II, 18 giugno 2020, n. 11811, ha richiamato la norma in questione, ma per escludere che possa essere concessa un’autorizzazione successiva con efficacia sanante.
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