Dal sito di Gianluca Bertagna

Come noto, una delle questioni più delicata in materia di progressioni economiche (orizzontali) è quella relativa alla “quota limitata di dipendenti” prevista dall’art. 16 del CCNL 21 maggio 2020. Riportando il pensiero della Ragioneria Generale dello Stato confermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e mai smentito dall’Aran, quota limitata significa “non più del 50% degli aventi diritto ciascun anno”.

Recentemente è stata diffusa la Sentenza n. 288/2020 della Corte dei conti della Toscana la quale ha, invece, affermato che le progressioni economiche orizzontali si possono ritenere legittime se destinate a non più del 35% dei dipendenti.

La differenza non è di poco conto: la RGS fa riferimento al 50% degli aventi diritto, la Corte dei conti al 35% dei dipendenti.

Fermo restando che a parere di chi scrive la Sentenza della Corte dei conti è riferita a norme precedenti, al CCNL 31.3.99 e al DPR 333/90 e ha a che fare con un caso specifico, per chi volesse, invece, seguire contestualmente sia l’orientamento della magistratura contabile che della RGS, saranno necessarie un po’ di verifiche.

Esempio 1.

Dipendenti Totali: 100

Aventi diritto: 80

Numero massimo progressioni orizzontali possibili nell’anno:

Per la Corte dei conti: 35

Per la RGS: 40

Per prudenza si prende il valore di 35

 

Esempio 2.

Dipendenti Totali: 100

Aventi diritto: 60

Numero massimo progressioni orizzontali possibili nell’anno:

Per la Corte dei conti: 35

Per la RGS: 30

Per prudenza si prende il valore di 30

 

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