Parere su uno schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati – 7 luglio 2022 [9799592]
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, l’avv. Guido Scorza e il dott. Agostino Ghiglia, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;
Vista la richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: “Regolamento”) e, in particolare, l’articolo 36, paragrafo 4;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (decreto legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito: “Codice”) e, in particolare, l’articolo 154, comma 5;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni del segretario generale, rese ai sensi dell’articolo 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore: il prof. Pasquale Stanzione;
PREMESSO
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha richiesto il parere del Garante su di uno schema di decreto del Presidente della Repubblica approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei ministri nella riunione del 26 maggio 2022, recante la disciplina dei compiti del Dicastero in materia di minori stranieri non accompagnati.
Il provvedimento replica la disciplina già oggetto di uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oggetto di rilievi da parte del Consiglio di Stato, nella parte in cui è stata eccepita l’inidoneità dell’atto a disciplinare le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in questa materia. A tal fine e in ragione del trasferimento, presso tale Dicastero, delle competenze del cessato Comitato per i minori stranieri, è infatti necessario, ad avviso del Consiglio di Stato, un regolamento governativo da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
Sul precedente schema di decreto il Garante ha espresso, il 4 ottobre 2019, il proprio avviso favorevole, pur con talune osservazioni.
L’attuale provvedimento, pertanto, al pari del precedente di cui muta la natura elevandone il rango, intende disciplinare in maniera coordinata ed organica le attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rispetto alla gestione di alcuni procedimenti amministrativi concernenti i minori stranieri non accompagnati, unificando le disposizioni attuative delle norme di rango primario (tra le quali in primo luogo quelle di cui al d.lgs. 286 del 1998 e successive modificazioni), nel tempo stratificatesi.
RILEVATO
In linea con il contenuto del precedente provvedimento, lo schema di regolamento introduce anzitutto, sin dal suo primo articolo, alcune disposizioni di carattere definitorio, con particolare riguardo alle nozioni di “minore straniero non accompagnato” e di “Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati” (di seguito: SIM).
L’articolo 2 rimodula, invece, i compiti del Ministero in questa materia, prevedendosi in particolare, al comma 1, lett. a), che esso provveda al censimento e al monitoraggio della presenza di minori stranieri non accompagnati, attraverso l’utilizzo del SIM (istituito dall’articolo 9 della legge n. 47 del 2017). La lettera b) del medesimo comma dell’articolo 1 attribuisce inoltre, al Ministero la funzione di cooperazione e di raccordo con le altre amministrazioni competenti –ivi compresa l’autorità giudiziaria- in materia di tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati.
Al Ministero sono attribuiti, peraltro, compiti di impulso e di collaborazione con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili al fine di promuovere l’individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, attraverso la stipula di apposite convenzioni con idonei organismi nazionali e internazionali (art. 2, comma 1, lett. c).
Al fine di consentire, al Dicastero, la corretta effettuazione dei compiti di censimento e monitoraggio attribuitigli, l’articolo 3 onera poi soggetti qualificati in ragione della funzione svolta (pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio ed enti esercenti, segnatamente, attività sanitaria o assistenziale), di dare immediata notizia al Ministero dell’ingresso o della presenza, sul territorio dello Stato, di un minore straniero non accompagnato, utilizzando strumenti idonei a garantirne la riservatezza (art. 3).
L’articolo 4 onera il Ministero della gestione tecnico-informatica della banca dati SIM, ivi istituita al fine di registrare i dati inerenti al ritrovamento e al collocamento dei minori stranieri non accompagnati.
L’articolo 5 disciplina le modalità di trasmissione della richiesta di attivazione delle indagini familiari da effettuarsi – con vincolo di conformità al superiore interesse del minore – a seguito degli esiti del colloquio con il minore straniero non accompagnato. L’articolo 6 individua, invece, le misure suscettibili di adozione, da parte del Ministero, per favorire percorsi di integrazione dei minori stranieri non accompagnati, in vista del compimento della maggiore età.
Di particolare interesse risulta l’articolo 7, che individua nel censimento e nel monitoraggio della presenza di minori stranieri non accompagnati le finalità del trattamento dei dati personali ad essi relativi contenuti nel SIM, disciplinandone caratteristiche e modalità di effettuazione. Il comma 3 dell’articolo legittima, inoltre, la diffusione dei dati personali esclusivamente in forma anonima e aggregata, con modalità che non consentano, neanche indirettamente, l’identificazione degli interessati.
L’articolo 8 delinea la struttura generale del SIM- articolato nei due archivi principali: “minori” ed “enti e strutture”- mentre l’articolo 9 consente il trattamento dei dati dei minori fino al compimento del diciottesimo anno di età, salva la prosecuzione della tutela amministrativa. Inoltre, dopo il compimento della maggiore età i dati sono conservati all’interno del SIM esclusivamente per il periodo di tempo, comunque non superiore a cinque anni, necessario per adempimenti di natura amministrativa o contabile o per lo svolgimento di politiche di integrazione. Scaduto quest’ultimo periodo, i dati sono cancellati od anonimizzati.
L’articolo 10 individua, quale titolare del trattamento dei dati inseriti nel SIM, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto a garantirne anche la sicurezza. L’articolo 11, oltre ad individuare i soggetti legittimati ad accedere al sistema (comma 1) prevede, inoltre, che il Ministero possa- “nei limiti di quanto previsto” dal Regolamento e dal Codice- comunicare i dati contenuti nel SIM alle altre amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali che svolgono attività relative ai minori stranieri non accompagnati, ove necessario per il migliore perseguimento dell’interesse del minore. Il medesimo articolo rinvia, inoltre, la disciplina delle condizioni e delle modalità di condivisione delle informazioni, comunque “nel rispetto di quanto previsto” dal Regolamento e dal Codice, alla stipula di appositi protocolli di intesa “che escludano comunque la possibilità di duplicazione massiva dei dati o la costituzione di banche dati derivate dal SIM”.
Infine l’articolo 12 demanda a un decreto direttoriale – da adottarsi, “previo parere del Garante”- la disciplina degli aspetti tecnici e organizzativi, dei differenti livelli di accesso ai dati contenuti nel SIM, delle tipologie di dati trattabili e delle operazioni eseguibili da parte dei soggetti legittimati.
RITENUTO
Lo schema di regolamento recepisce, pressoché integralmente, le osservazioni rese nel parere del 4 ottobre 2019, volte a rafforzare le garanzie di riservatezza da accordare ai minori i cui dati siano trattati nell’ambito dei procedimenti amministrativi considerati.
In particolare, all’articolo 7 sono state espunte, dal novero delle finalità del trattamento, quelle “statistiche, di studio, di informazione e ricerca”, suscettibili di determinare, come indicato nel parere del 2019, incertezze in fase applicativa, accomunando scopi per il perseguimento dei quali il trattamento è subordinato a differenti regimi giuridici. Il comma 3 del medesimo articolo è stato, inoltre, riformulato secondo la proposta dal Garante, precisando le modalità e le garanzie con le quali sia possibile legittimare la diffusione dei dati.
In recepimento del rilievo del Garante relativo all’esigenza di indicare le tipologie di dati e di operazioni eseguibili, nonché le modalità di accesso- anche secondo diversi livelli di autorizzazione, su base soggettiva- alle informazioni contenute nel SIM, l’articolo 12 è stato conseguentemente modificato.
Anche l’articolo 10 è stato riformulato prevedendo, in linea con le osservazioni del Garante, che il Ministero, quale titolare del trattamento dei dati, “garantisce la sicurezza” dei dati trattati.
Con riferimento alla conservazione dei dati, l’articolo 9 è stato novellato prevedendo, segnatamente, che al compimento del diciottesimo anno d’età, i dati del minore possano essere conservati esclusivamente per il tempo -comunque non superiore a cinque anni- necessario allo svolgimento di determinati, rilevanti, procedimenti amministrativi, con obbligo di anonimizzazione o cancellazione, al termine.
Le modifiche apportate al testo ne perfezionano, dunque, il contenuto, che risulta conforme alla disciplina di protezione dati, suggerendo pertanto l’espressione di un parere favorevole.
Residua soltanto, in ragione della rilevanza qualitativa e quantitativa dei dati trattati, l’esigenza di procedere, da parte del Ministero, allo svolgimento della valutazione di impatto (non presente nella documentazione trasmessa), prima di predisporre i protocolli di intesa con i diversi soggetti legittimati ad accedere al SIM.
IL GARANTE
ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento, esprime parere favorevole sul proposto schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati.
Roma, 7 luglio 2022
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei
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