Appalti: la verifica del casellario informatico ANAC
Pubblicato il 13 settembre 2018
I requisiti di natura soggettiva e ogni altro requisito di partecipazione devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara e, quindi, in ultimo, al momento di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Conseguentemente il momento al quale le stazioni appaltanti devono far riferimento per verificare l’eventuale iscrizione dell’operatore economico nel casellario informatico ANAC deve essere quello di presentazione della domanda di partecipazione alla gara (e non quello di pubblicazione del bando).
Questo il principio espresso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5142 del 3 settembre 2018.
Nel caso di specie la stazione appaltante aveva rilevato l’iscrizione dell’impresa nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC quale destinataria di una interdittiva della durata di due mesi: alla data di pubblicazione del bando di gara tale interdittiva era ancora in corso di validità, ciò nonostante la stazione appaltante non l’aveva esclusa dalla gara, sulla constatazione che la interdittiva non era più in corso al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.
I giudici amministrativi hanno ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante.
L’articolo 80, comma 5, lett. g), del d.lgs. 50/2016 colpisce con l’esclusione “l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione”.
La norma specifica che l’esclusione è disposta solo durante il periodo per il quale dura l’iscrizione (si tratta, quindi, di una interdizione avente effetti limitati nel tempo), e ciò in coerenza con il fatto che le iscrizioni nell’osservatorio dell’ANAC correlate a false dichiarazioni di operatori economici, sono disposte, ai sensi dell’art. 80 comma 12, al preciso scopo di impedire a quello stesso operatore la partecipazione a gare pubbliche per il periodo determinato dall’ANAC, periodo che non può essere superiore a due anni, “decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia”.
Di conseguenza, il possesso del requisito in questione – id est: il venir meno della efficacia della iscrizione interdittiva sul casellario ANAC – deve essere riscontrato alla data della presentazione della domanda di partecipazione.
Ciò che conta è che il requisito sia posseduto al momento in cui il soggetto “entra in gara”.
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