tratto da lentepubblica.it

Con l’approvazione, lo scorso novembre, del CCNL Funzioni Locali, ci sono diverse novità per il comparto: una di queste riguarda il reinquadramento dei dipendenti degli enti locali a seguito dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale.


Il nuovo sistema di classificazione del personale si pone  l’obiettivo di adattare le aree professionali ai nuovi contesti organizzativi, al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane.

Tra gli lementi caratterizzanti del nuovo contratto nazionale troviamo l’introduzione di una nuova area denominata “Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”: al suo interno verranno automaticamente reinquadrati tutti i dipendenti incaricati di posizione organizzativa.

Ciò nonostante le aree di inquadramento del personale resteranno comunque quattro, tramite il progressivo superamento dell’attuale categoria A, che andrà ad esaurimento.

Il sistema di classificazione riformato è pertanto articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate:

  • Area degli Operatori;
  • Area degli Operatori esperti;
  • Area degli Istruttori;
  • Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Scopriamo in questo breve approfondimento cosa accade adesso e quali sono le regole previste in materia di reinquadramento del personale.

Indice dei contenuti

Reinquadramento dipendenti enti locali

Il reinquadramento dei dipendenti degli enti locali è immediatamente, direttamente ed esclusivamente disposto dal CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022.

In estrema sintesi le precedenti prestazioni lavorative devono essere “riconvertite” alla luce della nuova disciplina: questo perché le nuove regole mettono in atto un cambiamento degli inquadramenti sulla base

di aree e non più per categorie come previsto fin dal CCNL 31 marzo 1999.

Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie all’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative.

Tuttavia resta fermo il principio per il quale ogni dipendente è tenuto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto e le mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.

Le mansioni equivalenti

Il dipendente, come anticpato deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento.

Il sistema di classificazione a quattro aree delinea una maggiore flessibilità di impiego del personale, con l’area che viene a qualificarsi come elemento di raccordo logico-funzionale di più mansioni assimilabili per la natura dei contenuti, tenuto conto dei livelli di responsabilità e di capacità professionale richiesti per espletarle.

Il concetto di equivalenza non è specificato dal contratto, tuttavia, secondo la giurisprudenza della Cassazione, del D. Lgs. n. 165/2001 specifica un concetto di equivalenza “formale”, ancorato cioè ad una valutazione demandata ai contratti collettivi, e non sindacabile da parte del giudice.

Il reinquadramento automatico

Per effetto dell’art. 13, c. 2, del CCNL 2019-2021, il personale in servizio al 1° aprile 2023 è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione).

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La riclassificazione opera automaticamente e non necessita, in quanto tale, della stipulazione di nuovi contratti di lavoro individuali. Il rapporto di lavoro del personale già in servizio prosegue, dunque, senza soluzione di continuità.

Trattamento economico

Al personale in servizio al 1° aprile 2023 reinquadrato automaticamente nel nuovo sistema come sopra indicato, si attribuisce in prima applicazione:

  • lo stipendio tabellare della nuova Area di destinazione;
  • il valore complessivo della posizione economica derivata delle progressioni economiche, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale” (non più quale posizione economica). Quest’ultimo non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali” che si aggiungono al totale.
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