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TARI non pagata per importo superiore ad € 5.000. Esclusione!
Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 13 luglio 2020, n. 731.
Scritto da Roberto Donati 13 Luglio 2020
 
Impresa viene esclusa per irregolarità fiscale derivante dal mancato pagamento di tributo locale ( TARI 2013) per un importo superiore ad € 5.000,00.
Nota bene: la certificazione sulla regolarità fiscale acquisita dalla stazione appaltante tramite AVCPASS  non segnalava alcuna pendenza.
Ricorre avverso l’esclusione sostenendone  l’illegittimità dell’esclusione in quanto  l’irregolarità fiscale accertata a suo carico riguarderebbe un tributo locale (TARI 2013) a suo dire escluso dall’ambito di applicazione dell’art. 80 co. 4 d. lgs. n. 50/16 . Inoltre si tratterrebbe di un tributo non definitivamente accertato, non essendovi prova sufficiente dell’avviso di accertamento.
Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 13 luglio 2020, n. 731 respinge il ricorso con le seguenti  motivazioni:
2.3. All’evidenza, il legislatore non distingue tra tributi nazionali e tributi locali, sicché anche la violazione della normativa dettata in tema di fiscalità locale rileva ai fini dell’esclusione del concorrente dalla gara. La qual cosa è del tutto logica, se si considera che anche il mancato pagamento di tributi locali di importo superiore ad € 5.000 genera allarme sociale nei confronti dell’operatore economico, determinando a suo carico il sorgere di un giudizio negativo in ordine alla sua serietà e solidità finanziaria.
Né rileva la certificazione di cui all’art. 86 co. 2 CAP, posto che la comunicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate tramite il sistema AVCPass non comprende i tributi locali, sicché resta fermo il potere-dovere delle stazioni appaltanti di verificare comunque la regolarità fiscale dell’operatore partecipante alla gara.
Dopo aver evidenziato che l’avviso di accertamento ( del 2016 ) ingiungeva alla ricorrente il pagamento della TARI per un importo superiore a 5.000,00 €, il Tar evidenzia che , non essendo tale avviso di accertamento – di cui la ricorrente ha avuto legale scienza, come emerge dalla sigla apposta sul lato della ricezione del plico – stato impugnato, esso è divenuto definitivo, integrando così la causa di esclusione dalla gara di cui al cennato art. 80 co. 4 CAP. Né rileva il pagamento effettuato dalla ricorrente, essendo lo stesso intervenuto soltanto successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda, e quindi al di fuori del margine temporale dettato dall’art. 80 co. 4 CAP.
Alla stessa stregua, non rilevano i pagamenti relativi alle ulteriori annualità del tributo, non essendo tale situazione contemplata dalla più volte cennata previsione di cui all’art. 80 co. 4 CAP.
Il ricorso avverso l’esclusione viene respinto.

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