Dal sito leautonomie.Asmel.eu un articolo di Arturo Bianco

La Ragioneria Generale dello Stato ha dettato nei giorni scorsi le istruzioni per la compilazione e l’invio del conto annuale del personale, sulla base delle previsioni dettate dal d.lgs. n. 165/2001. Questo vincolo deve essere soddisfatto entro il prossimo 22 luglio. Tale termine è spostato al 22 settembre per i comuni delle zone alluvionate.

Vi sono delle novità nel contenuto del conto annuale; si deve rilevare che esse non sono particolarmente significative per la parte riguardante i dati sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa, con particolare riferimento alla tabella 15

L’ARCO TEMPORALE DI INVIO

Nel periodo compreso tra l’8 giugno ed il 22 luglio le pubbliche amministrazioni, ivi comprese regioni ed enti locali, hanno tempo per inviare in modalità telematica, tramite il sistema SICO, alla Ragioneria Generale dello Stato i dati del conto annuale del personale dell’anno 2022. Tale termine è spostato al 22 settembre per gli enti dei territori interessati dalla alluvione dello scorso 15-17 maggio. I termini, le modalità ed il contenuto di queste informazioni sono contenuti nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 23 “Il conto annuale 2022 – Rilevazione prevista dal titolo V del D.Lgs. n. 165/2001”. La circolare si completa con un allegato che illustra il contenuto della rilevazione.

GLI ASPETTI PROCEDURALI

Sul terreno procedurale occorre ricordare che ogni singolo ente è chiamato ad individuare uno specifico responsabile del procedimento e che l’organo di controllo interno (negli enti locali il o i revisori dei conti) deve asseverare il documento del conto annuale.

Si deve anche aggiungere che con questa rilevazione sono fornite da parte degli enti locali le informazioni necessarie per il censimento del personale, informazioni necessarie al Ministero dell’Interno e che il contenuto dei conti viene trasmesso anche alle sezioni di controllo della Corte dei Conti ed al Parlamento, come elementi essenziali di conoscenza dell’andamento effettivo della gestione del personale dipendente da PA.

Ricordiamo, concludendo su questo punto, che il mancato invio del conto annuale è espressamente sanzionato.

La struttura della rilevazione continua ad essere confermata. Viene previsto che i dati trasmessi siano congruenti, con la attivazione in automatico delle anomalie che possono determinare le cd “squadrature”, il che blocca la conclusione del procedimento.

Occorre inoltre ricordare che, come precisa la circolare, è rimasto invariato il vincolo della trasmissione alla Funzione Pubblica tramite SICO, che ricordiamo essere il sistema di trasmissione del conto annuale, del piano annuale e triennale del fabbisogno del personale, documento che costituisce una sottosezione del PIAO e le “comunicazioni che le amministrazioni devono comunque trasmettere per le necessarie verifiche sui dati agli Uffici IGOP, relative all’avvio di procedure di reclutamento e propedeutiche all’emanazione dei decreti di cui all’art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001”.

LE NOVITA’

Le principali novità della rilevazione 2022 da trasmettere entro il mese di luglio possono essere così sintetizzate:

  • l’inserimento di specifiche informazioni sulle iniziative assunte per l’attuazione del PNRR, con riferimento in particolare al numero di dipendenti assunti a tempo determinato o con altre forme di assunzione flessibili ed agli incarichi di collaborazione conferiti;
  • la richiesta di informazioni ulteriori sui risparmi conseguenti alle esternalizzazioni della gestione di servizi;
  • le informazioni sulla adozione del Piano Integrato di Attività e di Organizzazione, documento introdotto per la prima volta nel 2022;
  • le notizie sulla utilizzazione in aumento delle capacità assunzionali nei comuni, nelle province e nelle città metropolitane;
  • i dati sulla partecipazione effettiva dei dipendenti a giornate di formazione, con particolare riferimento a quelle svoltesi su iniziativa dell’ente;
  • gli elementi utili sulla organizzazione della polizia locale, sul personale che deve essere iscritto ad albi, nonché sugli educatori e docenti, quindi sulle sezioni speciali introdotte dal CCNL 16.11.2022;
  • le notizie sulle modalità flessibili di utilizzazione del personale, con riferimento in modo particolare allo svolgimento del lavoro agile, al telelavoro (o da remoto), al co-working;
  • la rilevazione delle cessazioni di personale senza che abbia conseguito diritto a pensione, come ad esempio coloro che sono stati assunti da altre Pubbliche Amministrazioni;
  • i dati dipendenti stabilizzati, indicando le norme che sono state poste a base della assunzione;
  • le notizie sui vicesegretari (in particolare negli enti privi del segretario) e sul trasferimento dei segretari ad altri enti locali, nonché sulle convenzioni di segreteria utilizzare, con il chiarimento che gli scavalchi sono da inquadrare nell’ambito delle supplenze;
  • la rilevazione delle progressioni economiche che sono state concesse nel corso del 2022;
  • la presenza di un file per supportare le amministrazioni nel calcolo del personale assunto;
  • la necessità della riconciliazione delle informazioni con i dati contenuti nel sistema SIOPE.

IL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA

Occorre infine ricordare il rilievo della tabella 15, che rileva i dati della contrattazione collettiva decentrata integrativa, con particolare riferimento alla costituzione degli specifici fondi.

In questa parte si segnalano le novità relative alla illustrazione degli aumenti del tetto del fondo che vengono consentiti, a partire da quello per l’aumento del personale in servizio rispetto all’anno 2018.

Vengono ribadite le indicazioni dettate l’anno precedente sulla sterilizzazione degli effetti derivanti al tetto delle risorse decentrate dalla modificazione delle convenzioni di segreteria, ad invarianza di trattamento economico accessorio in godimento.

Vengono approfondite le domande sul rispetto del vincolo della differenziazione della incentivazione della performance individuale. Viene introdotta la richiesta di informazioni sulle risorse destinate al finanziamento del welfare.

Sulla erogazione del fondo occorre continuare a fare riferimento ai dati di cassa, cioè agli effettivi pagamenti. Nell’unico importo consolidato del fondo degli anni precedenti non si devono inserire, ma occorre evidenziarle in modo specifico, le decurtazioni operate nel 2014 e nel 2016 per restare nel tetto del salario accessorio e per la diminuzione del personale in servizio. Ci viene infine ricordato che la rilevazione deve anche essere effettuata per il lavoro straordinario.

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