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Oggetto

Erogazione gratuita di libri di testo.

Massima

Ai sensi della normativa vigente, spetta al comune di residenza la competenza a provvedere alle spese relative alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola primaria, anche qualora gli stessi frequentino un istituto avente sede in un diverso territorio comunale.

Funzionario istruttore ROSA MARIA FANTINI

rosamaria.fantini@regione.fvg.it

Parere espresso da Servizio affari istituzionali e locali, polizia locale e sicurezza

Testo completo del parere

Il Comune chiede di conoscere se sia corretto interpretare il disposto dell’art. 28, comma 1, lett. a), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nel senso di ritenere che le spese per l’acquisto dei libri di testo da fornire ad alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo ubicato sul proprio territorio, ma residenti altrove, debbano essere sostenute dai comuni di residenza degli studenti. 

L’art. 28, comma 1, della L.R. 10/1988, dispone che «Sono esercitate dai Comuni le funzioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio» annoverando, tra dette funzioni, quella dell’«erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari [1] di cui all’articolo 42 del DPR 24 luglio 1977, n. 616»[2]. 

Come si è già osservato in precedenti pareri[3] – le cui considerazioni e conclusioni si intendono qui confermate – la competenza a provvedere spetta al comune di residenza degli alunni, risultando irrilevante la circostanza che essi frequentino un istituto avente sede in un diverso territorio. 

Va, infatti, rammentato che il comune «è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo» (art. 8, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1)[4] ed «è titolare di tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi alla persona, lo sviluppo economico e sociale e il governo del territorio comunale, salvo quelle attribuite espressamente dalla legge ad altri soggetti istituzionali» (art. 16, comma 1, della stessa L.R. 1/2006)[5]. 

Pertanto, in assenza (come nel contesto in esame) di disposizioni derogatorie del principio, di portata generale, della competenza territoriale, il generico riferimento al comune deve intendersi effettuato nei confronti del comune di residenza del soggetto beneficiario dell’azione pubblica. 

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[1] Corrispondenti all’attuale “scuola primaria”. 

[2] A livello statale, si veda l’art. 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, secondo il quale «Agli alunni delle scuole elementari, statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri di testo, compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dalla legge regionale […]». 

[3] V., in particolare, i pareri 9 novembre 2007, prot. n. 17879 e 26 febbraio 2013, prot. n. 6433, consultabili sul sito istituzionale della Regione, sezione “Sistema delle autonomie locali”, voce “Consulenza agli enti locali”. 

[4] La disposizione ribadisce quanto già disposto dall’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

[5] La previsione conferma sostanzialmente il disposto dell’art. 13, comma 1, del d.lgs. 267/2000.

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