tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

La questura può disporre la chiusura temporanea di un bar pieno di pregiudicati

di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali
Se un bar è frequentato da persone con precedenti penali e di polizia per fatti di particolare allarme sociale il questore può ordinarne la chiusura temporanea. Anche se all’interno del pubblico esercizio non si sono mai verificati episodi particolari di turbativa per l’ordine e la sicurezza. Lo ha chiarito il Tar Lombardia, sez. di Brescia, II, con la sentenza n. 379 del 20 aprile 2019. La questura di Cremona ha disposto la chiusura di un pubblico esercizio per una settimana ai sensi dell’art. 100 del Tulps avendo accertato che il locale costituisce di fatto ritrovo abituale di persone con precedenti penali e di polizia in materia di prostituzione e sostanze stupefacenti. Contro questo provvedimento di natura cautelare il titolare del bar ha proposto censure al collegio ma senza successo. L’art. 100 del Tulps attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza la possibilità di garantire gli interessi pubblici primari quali la sicurezza e l’ordine pubblico per cui “la sospensione della licenza deve ritenersi legittimamente adottata in tutti i casi in cui, a prescindere dalla colpa del titolare dell’esercizio, ricorra una situazione tale da configurare una fonte di pericolo concreto ed attuale per la collettività”. In buona sostanza è sufficiente la presenza di un pericolo potenziale per la sicurezza pubblica per legittimare l’adozione di questa misura preventiva, prosegue la sentenza. Il giudizio sulla pericolosità è demandato all’autorità di pubblica sicurezza ed il giudice amministrativo può intervenire solo nel caso in cui i fatti accertati e posti a fondamento del provvedimento si rivelino insussistenti. Nel caso sottoposto all’esame del collegio le forze di polizia hanno evidenziato in più occasioni la presenza di numerosi pregiudicati all’interno del locale. Non è quindi mancata una precisa individuazione dei fatti e delle persone rintracciate per cui, anche in assenza di episodi eclatanti di turbativa dell’ordine e della sicurezza, il provvedimento di sospensione deve ritenersi legittimo.

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