A chiarire il punto è direttamente l’ANAC in una delibera delle scorse settimane: il conflitto d’interessi per parentela arriva fino al sesto grado.
Con la delibera 63/2023 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aperto un procedimento di vigilanza su una segnalazione anonima riguardante un grosso comune della Campania.
In modo particolare questi sono stati i punti contestati dall’Autorità nei confronti della stazione appaltante e del RTI (Raggruppamento Temporaneo di Imprese) aggiudicatario:
- Violazione dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016 (conflitto di interesse), nella parte in cui il legame parentale non è stato dichiarato;
- Violazione dell’art. 71-73 del d.lgs. 50/2016, per omessa pubblicazione del bando di gara;
- Ritardo nell’esecuzione della prestazione.
In modo specifico ci soffermeremo sulla questione del conflitto di interessi per parentela.
Anac precisa infatti che il legame parentale fra Rup e mandante del Rti non era stato reso noto durante la procedura d’appalto, in quanto lo stesso mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese ha affermato di non esserne a conoscenza.
“La dichiarazione di (in)sussistenza del legame è condizione per l’assunzione dell’incarico e deve essere resa in ogni caso”, sottolinea Anac.
In sintesi, nel caso di assegnazione di appalti, non può esserci legame di parentela fra il RUP (Responsabile unico del procedimento) del Comune e uno dei mandanti del Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del servizio di progettazione.
In ogni caso, fa presente l’Autorità, la presunta notorietà del legame parentale non esclude l’obbligo dichiarativo.
L’esistenza del conflitto d’interessi per parentela giunge fino al sesto grado. Non può essere nemmeno avanzata come giustificazione quella utilizzata dal Comune: vale a dire che il legame di parentela fra il Rup e il mandante del Rti era noto in ambito locale, tanto da non richiedere alcuna dichiarazione. E nemmeno vale come discolpa il fatto, sostenuto sempre dal Comune, che la carenza del personale rende difficile la sostituzione del Rup.
Questo, in conclusione, il giudizio perentorio espresso dall’ANAC a chiusura della delibera:
“Ove il legame astrattamente rilevante come ipotesi di conflitto d’interessi emerga successivamente (ad esempio, dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte), il dipendente è tenuto ad astenersi, oppure a comunicare la sussistenza del legame, al fine di consentire al superiore gerarchico di valutarne la eventuale sostituzione. […] La finalità è proprio quella di evitare che le valutazioni del dipendente siano, anche solo in apparenza, influenzate da legami con il concorrente”.
Il testo completo della delibera ANAC
Potete consultare qui la delibera 63/2023.
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