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Gare, illegittima la suddivisione in lotti se non è «proporzionale» e «ragionevole»

di Antonio Nicodemo

QUI  Consiglio di Stato sentenza n. 1350/2019. 

 

È illegittima la suddivisione in lotti di una gara effettuata in violazione dei criteri di proporzionalità e di ragionevolezza. Detti principi non risultano, infatti, rispettati nel caso in cui l’appalto è suddiviso in un basso numero di lotti dal rilevante importo economico, strutturati su una notevole estensione territoriale e caratterizzati dalla concreta articolazione sotto il profilo negoziale e produttivo. Tanto è stato stabilito dalla terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1350/2019. 

Per il Supremo consesso amministrativo, infatti, la suddivisione in lotti è finalizzata ad assicurare la tutela della concorrenza e della non discriminazione tra i contendenti, finalità di eminente interesse pubblico che attengono all’ordinato ed equilibrato sviluppo economico della società.

Pertanto, la suddivisione in lotti che violi la libera concorrenza in senso oggettivo (come astratta possibilità di contendersi il mercato in posizione di parità) e in senso soggettivo (per la creazione di una posizione di ingiustificato favore di un concorrente rispetto agli altri) è illegittima e, come qualsiasi scelta dove la Pubblica amministrazione ha un apprezzabile margine di valutazione, può essere sindacata in sede giurisdizionale nei limiti rappresentati dai canoni della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che dell’adeguatezza dell’istruttoria.

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