tratto da self-entilocali.it

Principio di rotazione e verifiche negli appalti sotto soglia: aggiornate le linee guida ANAC

 

L’Anac, con delibera n. 206 del 1° marzo 2018, ha provveduto all’aggiornamento delle Linee guida n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

A seguito dell’entrata in vigore del cd. correttivo Appalti, d.lgs. 56/2017, l’Anac ha revisionato le Linee guida n. 4 fornendo indicazioni di carattere procedurale attinenti in particolare a quattro questioni rilevanti:

  • verifiche sull’affidatario individuato senza svolgimento di procedura negoziata;
  • portata del principio di rotazione degli affidamenti ed inviti;
  • modalità di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara;
  • disciplina dell’esclusione automatica delle offerte anomale.

Con riferimento alla rotazione, l’Autorità ha fornito alcune indicazioni volte essenzialmente a delimitare i presupposti oggettivi di applicazione dell’istituto, chiarendo che:

ü  la rotazione opera solo a fronte di precedenti commesse rientranti nello stesso settore merceologico rispetto a quelle di cui trattasi (ovvero procedure aventi lo stesso oggetto e stesse fasce di valori);

ü  le stazioni appaltanti, in apposito regolamento, possono istituire diverse fasce suddivise per valore economico degli affidamenti, in modo tale da applicare la rotazione solo agli affidamenti (identici o analoghi) che si situano all’interno della stessa fascia;

ü  la rotazione non si applica laddove l’affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

ü  negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è consentito di derogare, con scelta sinteticamente motivata, alla rotazione.

In ordine al tema del reinvito all’affidatario uscente, l’Anac ha confermato l’orientamento precedente, in punto di eccezionalità del reinvito, precisando ulteriormente le condizioni legittimanti la deroga e differenziando comunque il regime rispetto all’operatore economico invitato ma non affidatario, per il quale il reinvito è soggetto comunque a motivazione.

Per quanto concerne il tema dei controlli, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, l’Autorità ha ritenuto non esercitabile l’opzione zero, ovvero prevedere controlli analoghi a quelli relativi ad affidamenti di importo superiore a tale soglia.

Sono state infatti previste forme di semplificazione differenziate in relazione a tre diverse fasce di valore del contratto (fino a 5.000 euro; da 5.001 a 20.000 euro; da 20.001 a 40.000 euro).

In particolare, è stata prevista una significativa semplificazione per gli affidamenti fino a 5.000 euro, per i quali è possibile addivenire alla stipula del contratto sulla base del ricorso al meccanismo dell’autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE).

È stata in ogni caso segnalata la necessità di consultazione del casellario ANAC e di acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva), che rappresentano peraltro controlli di immediata realizzabilità, ed è stata altresì prevista la possibilità di effettuare comunque tutte le verifiche ritenute opportune, ferma la necessità dei controlli a campione sulle autocertificazioni acquisite in forza di quanto previsto dell’art. 71 del D.P.R n. 445/2000.

Per gli affidamenti di valore superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, oltre all’acquisizione dell’autocertificazione, le stazioni appaltanti dovranno effettuare, prima della stipula del contratto, le verifiche relative ai requisiti considerati obbligatori dall’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE (penale, fiscale, contributivo), consultare il casellario ANAC e verificare l’assenza di procedure concorsuali, di cui all’art. 80, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici.

Come per la soglia precedente, è stata prevista la necessità di controlli a campione sulle autocertificazioni e la possibilità di estensione facoltativa delle verifiche.

In tal modo le stazioni appaltanti hanno l’opportunità, per i contratti di modesto importo, di addivenire più rapidamente alla sottoscrizione del contratto e quindi all’esecuzione delle prestazioni dedotte, potendo acquisire l’autocertificazione del fornitore e compiere poche, rapide verifiche.

A tutela della stazione appaltante, il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di riscontrato accertamento del difetto dei requisiti autodichiarati, la risoluzione dello stesso (previo pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta) e l’applicazione di una apposita penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto, laddove non venga richiesta (e quindi escussa) la cauzione definitiva.

Nella fascia tra 20.000 e 40.000 euro, resta il regime di obbligatoria verifica di tutti i requisiti generali…

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