14/02/2020 – Commissione giudicatrice: non possono farne parte soggetti che siano già intervenuti nella procedura di gara

Commissione giudicatrice: non possono farne parte soggetti che siano già intervenuti nella procedura di gara
13 Feb, 2020
 
 
Nella Sentenza n. 2638 dell’11 dicembre 2019 del Tar Lombardia, la Dirigente di un Comune ha sostanzialmente preso parte a tutti gli atti di una procedura ad evidenza pubblica finalizzata a dare in gestione un Impianto sportivo comunale, a partire dalla redazione e adozione del bando fino alla determina finale di aggiudicazione, svolgendo finanche le funzioni di Responsabile del procedimento e Componente e Presidente della Commissione.
Secondo i Giudici, tale modus operandi non può ritenersi corretto, in quanto si pone in contrasto con il Principio di tutela dell’imparzialità e dell’oggettività nelle procedure selettive, il quale mira a prevenire il pericolo concreto di possibili effetti distorsivi prodotti dalla partecipazione alle Commissioni giudicatrici di soggetti (Progettisti, Dirigenti e così via) che siano già intervenuti a diverso titolo nella procedura concorsuale definendo i contenuti e le regole della procedura. Tale Principio ha valenza generale, rinvenendo le proprie basi nell’art. 97 della Costituzione e, per tale ragione, trova applicazione, nella procedura di cui è causa, indipendentemente dalla circostanza che l’Impianto sportivo in questione possa essere qualificato o meno come Impianto avente rilevanza economica, e a prescindere quindi dalla disciplina conseguentemente applicabile alla procedura di affidamento dello stesso (concessione di servizi o appalto di servizi).

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