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Danno ambientale, anche il Comune ha diritto al risarcimento

di Andrea Magagnoli

QUI l’ordinanza della Corte di cassazione n. 2780/2019

Nel caso di violazione della normativa ambientale il Comune nel cui territorio è stata posta in essere la condotta illecita ha diritto al risarcimento del danno. Questo è il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione conl’ordinanza n. 2780/2019, la quale riconosce il diritto dell’ente comunale a costituirsi parte civile, e ad ottenere il risarcimento del danno, nel caso di condotte illecite costituenti reati ambientali, a condizione però che tali condotte vengano poste in essere nel territorio di pertinenza del predetto ente.

Il caso 

La contestazione di numerose violazioni alla disciplina ambientale portava, da parte del tribunale di Taranto, alla condanna dell’imputato; confermata sia pure con riduzione delle pene, in secondo grado da parte parte della Corte di Appello di Lecce.

Tale decisione, per quel che riguarda le statuizioni civili riconosceva in capo all’ente comunale il diritto ad essere risarcito per il danno conseguente ai reati ambientali per i quali l’ imputato era stato condannato.

Quest’ultimo, ritenendosi leso nei propri diritti, ricorreva per Cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, l’assenza di legittimazione processuale dell’ente territoriale ed il conseguente difetto di ogni diritto al risarcimento data la totale mancanza dei suoi presupposti.

Rappresentava, sul punto il ricorrente, che la normativa consente la sola partecipazione al processo dello Stato attraverso il ministero competente quale titolare del diritto leso.

Il procedimento dopo aver fatto il suo corso, veniva discusso da parte dei giudici della Corte Suprema di Cassazione.

La posizione della Cassazione

L’ordinanza, presenta una precisa risoluzione della questione, precisando i limiti del diritto a costituirsi parte civile in procedimenti penali come questo, con una sicura individuazione dei soggetti ai quali possa essere riconosciuto il risarcimento del danno, conseguente alle condotte illecite costituenti reato commesse nel territorio di sua competenza.

Gli ermellini senza ombra di dubbio ed in conformità alla giurisprudenza già espressa da parte del Supremo Collegio, ritengono comunque legittima quella parte della sentenza di secondo grado relativa alle statuizioni civili, che riconosce al Comune il diritto al risarcimento.

A tale conclusione, da parte dei giudici della Corte Suprema di Cassazione si giunge a seguito del riconoscimento in capo all’ente territoriale di due specifici diritti derivanti dalle sue prerogative.

L’ente comunale infatti è titolare di un diritto alla propria posizione funzionale in seno all’ ordinamento, ed ad una competenza per la realizzazione dell’assetto urbanistico nel territorio che gli è proprio. Entrambi tale prerogative, vengono lese da condotte illecite come quelle poste in essere dall’imputato al quale erano stati contestati alcuni reati ambientali .

Tali delitti presentano il carattere di sanzionare comportamenti che apportano un danno al bene ambiente, compromettendone la tutela. La compressione, pertanto di tali diritti può, osservano ancora i giudici, assumere una duplice configurazione a seconda del carattere patrimoniale del suo oggetto.

Infatti, nel caso in cui essa abbia ad oggetto eventuali posizioni di vantaggio dell’ente locale, saremo in presenza di un danno di indiscutibile carattere patrimoniale, nel caso invece essa riguardi la sua sola generica posizione funzionale nessuna valenza patrimoniale potrà essere riconosciuta.

Nella parte finale della motivazione vengono fatte osservazioni, circa la risarcibilità dei danni diversi da quelli ambientali, ammettendo anche da parte dell’ente locale un diritto alla costituzione di parte civile nel processo penale ed un eventuale risarcimento.

Lo Stato, pertanto non è più il solo ente competente a partecipare al procedimento penale in qualità di parte, potendovi essere ammessi anche gli enti locali,nel cui territorio sono stati commessi i reati ambientali con un evidente aumento degli obblighi di risarcimento in capo all’imputato.

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