L’intervento della Sezione Autonomie era stato sollecitato dalla Corte dei conti, sez. reg. Puglia, con la delib. n. 44/2019, di fronte alla richiesta di parere di un comune circa la legittimità di un regolamento che prevedeva, esclusivamente per i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, la possibilità del pagamento, per ragioni di tempestività, prima della delibera da parte del consiglio comunale.
Secondo la Sezione Autonomie non è possibile ravvisare nel quadro normativo in essere una procedura diversa da quella indicata nel citato art. 194 del TUEL per i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive e, conseguentemente, anche per tale tipologia di debiti è comunque necessaria la preventiva e tempestiva delibera di riconoscimento da parte del Consiglio. Una diversa conclusione, secondo la Corte, travalicherebbe il limite della stretta interpretazione delle norme in materia, “creando, per via interpretativa, uno specifico, e surrettizio, regime per i debiti fuori bilancio derivanti da sentenza che il legislatore non ha ritenuto di accordare”.
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