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Netta (e fondamentale) posizione interpretativa sulle società delle S.u. Corte conti
Controllo pubblico, giù i veli
Affermati principi di diritto essenziali alla nozione
di Jacopo Bercelli e Giampiero Pizziconi

Si può affermare che la controversa problematica della nozione di società a controllo pubblico sia stata risolta dalla pronuncia di orientamento generale n.11 del 20 giugno 2019 adottata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti.

Con detta pronuncia si riassumono tutti gli orientamenti che si sono formati in questi anni dirimendo i contrasti interpretativi attraverso l’affermazione di principi di diritto, a parere di chi scrive, assolutamente condivisibili e fondamentali per definire la nozione di società a controllo pubblico.
Anzitutto, per la prima volta si afferma con chiarezza che nel Tusp è contenuto un «esplicito criterio di prevalenza» delle disposizioni del testo unico stesso rispetto alle norme del codice civile e del diritto privato in generale.
Collegata a questa affermazione fondamentale vi è quella, altrettanto importante, del carattere funzionale, rispetto alle norme (e agli obiettivi) del testo unico, della nozione di società a controllo pubblico.
Da queste due affermazioni può derivare, sotto il profilo sistematico, che la nozione di società a controllo pubblico non debba essere inquadrata nel sistema del codice civile, ma in quello, particolare, delineato dalle norme del testo unico: norme queste ultime, che prevarrebbero su quelle civilistiche. E questo peculiare approdo rappresenta una acquisizione di base fondamentale, per poter ricostruire gli istituti disciplinati dal testo unico.
In coerenza con tale impostazione generale, le affermazioni di principio sulla nozione di società a controllo pubblico contenute nella pronuncia delle Sezioni riunite in sede di controllo possono di seguito riassumersi:
a) sono società a controllo pubblico quelle nelle quali una o più amministrazioni pubbliche dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria (oppure di voti o rapporti contrattuali sufficienti a configurare un’influenza dominante);
b) le società così caratterizzate al 31 luglio 2017, dovevano e devono adeguarsi alle previsioni per le società a controllo pubblico (art. 26, comma 1° del Tusp);
c) a fronte di una società a controllo pubblico, come sopra definita, da parte di più Pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici soci hanno comunque l’obbligo di attuare e formalizzare tra loro strumenti di coordinamento, mediante la sottoscrizione di mirati patti parasociali o con apposite previsioni statutarie, al fine del miglior esercizio dei loro diritti/doveri di soci pubblici di controllo. Ciò, in quanto una attenta governance societaria concorre ad assicurare non solo la corretta gestione societaria ma, anche a preservare da possibili ricadute negative di detta gestione il bilancio del socio pubblico;
d) nella fattispecie della società con socio privato scelto con gara il possesso da parte delle amministrazioni dei requisiti illustrati al precedente punto a) può non essere sufficiente a far emergere un potere di controllo quand’anche i soci pubblici dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Ciò avviene, ritengono le Sezioni riunite, laddove siano presenti patti parasociali o clausole statutarie che configurino (ai sensi del secondo periodo dell’art. 2, comma 1, lett. b), un controllo da parte dei soci privati (che potrà essere anche congiunto con soci pubblici). In tali circostanze si realizza la fattispecie del secondo periodo dell’art. 2, comma 1°, lett. b), quale fattispecie autonoma, distinta e prevalente da quella del primo periodo con la conseguenza che la società non sarà annoverabile tra quelle a controllo pubblico.
Va osservato come la detta pronuncia di orientamento generale del 20 giugno 2019 superi ed assorba dal punto di vista sistematico le posizioni interpretative assunte dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione della Corte dei conti con la sentenza 22 maggio 2019, n. 19 sul caso Marche Multiservizi S.p.a. In detta sentenza si afferma che una società, pur a prevalente capitale pubblico locale, non va considerata come società a controllo pubblico quando, nel caso concreto dallo statuto e dai patti parasociali emerga che il socio privato di minoranza abbia un potere di veto e quindi di influenza decisiva sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale.
Allo stesso modo l’approdo interpretativo delle Sezioni riunite sembra superare e assorbire anche le posizioni assunte nella successiva pronuncia n. 25/2019, sempre delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sul caso Marche Multiservizi S.p.a. In detta sentenza, infatti, non si considera e non si cita l’atto di orientamento generale delle Sezioni riunite in sede di controllo del 20 giugno in quanto la stessa, seppur depositata in data successiva a quest’ultima pronuncia, risultava deliberata in data antecedente (ossia nella Camera di consiglio del 5 giugno 2019).
A parere di chi scrive e alla luce delle suesposte considerazioni non possono condividersi le conclusioni alle quali pervengono gli orientamenti, che sembrano emergere da alcuni scritti apparsi sulla stampa specialistica, in ordine ai quali la pronuncia delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 25 del 29 luglio 2019 confermi l’esistenza di un contrasto interpretativo interno alla magistratura contabile.
Se, infatti, le conclusioni cui approdano le due sentenze delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti n. 19 e n. 25 del 2019 hanno lo specifico pregio di sottrarre alla nozione di società a controllo pubblico le fattispecie di società a controllo misto pubblico/privato, l’atto di orientamento generale delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 11/2019 può essere considerato un punto fermo di sicuro pregio sistematico e ordinamentale nella ricostruzione della nozione di società a controllo pubblico oltre che idoneo a fornire chiari spunti interpretativi che orientano una coerente lettura del Tusp in generale.

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