tratto da www.giustiziatributaria.gov.it

SENTENZA DEL 10/07/2023 N. 2109/26 – CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DELLA PUGLIA

La rilevanza del giudicato tra le parti

La sentenza passata in giudicato non esaurisce i propri effetti nell’ambito del relativo giudizio, ma esprime capacità espansiva anche in eventuali altri giudizi successivi tra le stesse parti, relativi alle stesse circostanze fattuali e con riferimento alle medesime eccezioni di diritto. In base a questo principio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in conformità con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza numero n. 13916 del 2006, ha accolto l’eccezione di giudicato proposta dal contribuente. Nel caso di specie i giudici pugliesi hanno ribadito che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo rapporto giuridico, e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento compiuto preclude il riesame del punto risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il “petitum” del primo.

Testo integrale della sentenzaSentenza del 10/07/2023 n. 2109/26 – Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – sito banca dati CERDEF – apre una nuova finestra

 

 

 

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