13/11/2020 – 29 ottobre 2020 n. 6615 Consiglio di Stato La portata degli obblighi dichiarativi incombenti sull’operatore economico concorrente. sez. V

Consiglio di Stato, sez. V, 29 ottobre 2020 n. 6615

È onere generale degli operatori economici portare a conoscenza della stazione appaltante tutte le informazioni relative alle proprie vicende professionali, anche non costituenti cause tipizzate di esclusione, così da consentirle un’adeguata e ponderata valutazione sulla sua affidabilità e integrità, a prescindere dalla fondatezza, gravità e pertinenza di detti episodi.

Tuttavia, se tali informazioni sono riferite ad episodi isolati e di modesta rilevanza, tali da non offrire, per la loro natura fisiologica, alcun elemento per considerare l’inadempimento cui sono collegati un grave errore nell’esercizio dell’attività professionale, l’operatore non sarà tenuto a dichiararle in quanto l’applicazione di penali contrattuali non può ritenersi sintomo inconfutabile di errore grave nell’esercizio dell’attività professionale o comunque “grave negligenza”. Ciò tanto più quando il provvedimento di esclusione menzioni l’applicazione delle penali senza specificarne l’ammontare minimo ed indicando quale presupposto asserite “manchevolezze” commesse nella gestione del servizio, senza alcun effettiva motivazione al riguardo, anche con riferimento alla loro eventuale gravità.

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