tratto da passiamo.it
Quesito Evento teatrale – licenza di pubblico spettacolo
Comandante, volevo chiedere un vostro parere in merito alla problematica che vi illustro.
Nel teatro comunale sono stati organizzati diversi spettacoli che si svolgeranno nel corso della stagione teatrale.
Premesso che tale teatro è già provvisto di licenza di agibilità ex art. 80 tulps, si chiede se occorre anche la licenza di pubblico spettacolo ex art. 68 tulps per ogni singolo evento in programma nella stagione oppure se occorre una licenza di pubblico spettacolo unica per tutti gli eventi previsti in teatro intestata direttamente al Comune.
C.te della P. M. di M. (MC)
Risposta
Qualora fosse organizzata e dovesse essere effettuata una rassegna teatrale con più spettacoli programmati, l’organizzatore dovrà presentare al Suap una istanza per il rilascio della relativa licenza, allegando il programma con tutti gli spettacoli organizzati.
Il Suap, verificata la validità della licenza ex art. 80 tulps sulle condizioni di sicurezza e agibilità dei locali e delle strutture, dovrà provvedere a rilasciare una sola licenza ai sensi dell’art. 68 tulps, che autorizzi l’organizzatore a tenere gli spettacoli programmati, elencati nella istanza, con indicazione delle date dei singoli eventi.
Nel caso specifico in argomento, la licenza è rilasciata al responsabile della manifestazione incaricato dal Comune.
Detto ciò, riteniamo opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 141, ultimo comma, del Regolamento di Esecuzione del tulps, se il parere di agibilità è stato rilasciato da non più di due anni, e non sono stati effettuati lavori che hanno comportato sostanziali modificazioni alla struttura del locale, non occorre effettuare nuova verifica.
Viceversa, se sono trascorsi più di due anni dall’ultima verifica o sono stati eseguiti lavori strutturali, sarà necessario convocare nuova commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo al fine di accertare la sicurezza degli impianti ed attrezzature nonché l’agibilità del teatro.
Sarà convocata la commissione provinciale se la sala teatrale ha una capienza superiore a 1300 spettatori, come stabilito dall’art. 142 Reg. Esecuzione tulps, quella comunale per le sale con capienza inferiore al predetto numero di avventori ai sensi dell’art. 141 – bis del citato Regolamento tulps.
Invece, per i locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il predetto parere potrà essere sostituito da una relazione tecnica di un professionista (ingegnere, architetto, perito industriale, geometra) iscritto al relativo albo, che attesti la rispondenza del locale e degli impianti alla normativa stabilita con decreto del Ministero dell’Interno.
Infine, si ricorda che l’articolo 11, comma 2, dello stesso Reg. di Esecuzione del tulps ha stabilito che le autorizzazioni di cui al titolo III del tulps, e quindi anche quella ex art. 68, hanno carattere permanente salvo che si riferiscano ad attività da effettuarsi per un tempo determinato.
Pertanto, la licenza per la sala teatrale rilasciata ai sensi dell’art. 68 tulps è sempre valida salvo problematiche relative al locale ovvero al titolare/gestore, non ha bisogno di essere rinnovata per ogni manifestazione o programmazione annuale.
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