13/11/2018 – Proposta di legge di iniziativa dei “sindaci” presentata al Presidente della Camera dei Deputati in data 8 novembre 2018

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI “SINDACI” – “LIBERIAMO I SINDACI”
Presentata al Presidente della Camera dei Deputati, On. Roberto Fico, in data 8 novembre 2018
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L’articolo 5 introduce il principio, già contenuto come principio di delega nella legge n. 124/2015 (Riforma Madia) – della distinzione netta tra la responsabilità amministrativo – contabile dei dirigenti e quella politico-istituzionale degli amministratori locali, in coerenza con il vigente assetto ordinamentale in materia, che assegna la responsabilità dell’attività gestionale in via esclusiva ai dirigenti.
Art. 5 (Armonizzazione norma sulla responsabilità amministrativo-contabile)
 1. All’articolo 107, comma 6, del TUEL aggiungere il seguente periodo: “Sono altresì titolari in via esclusiva della responsabilità amministrativo-contabile per l’attività gestionale, ancorché derivante da atti di indirizzo dell’organo di vertice politico”.
 
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L’articolo 14 ha la finalità di fornire ai Sindaci di Comuni Capoluogo e Città Metropolitane la possibilità di superare l’attuale dualismo tra segretari e direttori generali, semplificando in tal modo l’organizzazione di strutture burocratiche complesse, anche in un’ottica di riduzione dei costi del personale.
Art. 14 (Dirigente apicale nei Comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 e nelle Città Metropolitane)
1. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita un’unica figura dirigenziale apicale, alla quale spettano le funzioni di attuazione dell’indirizzo politico, di coordinamento dell’attività amministrativa e di controllo dell’azione amministrativa. Al titolare della posizione dirigenziale apicale sono conferite le funzioni previste dall’articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L’accesso alla posizione dirigenziale apicale è consentito a soggetti aventi i requisiti per l’accesso alla dirigenza pubblica con le modalità definite dall’articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.[i]
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L’articolo 18, al fine di costituire una task force per i Comuni fino a 5.000 abitanti, consente ai Segretari comunali in disponibilità di poter essere distaccati presso l’ANCI al fine di poter svolgere un ruolo di collaborazione e di supporto
Art. 18 (Utilizzo temporaneo di segretari comunali in disponibilità)
 1. Dopo il comma 2 dell’articolo 271 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è aggiunto il seguente comma: “2-bis. Al fine di costituire una task force per i Piccoli Comuni, i segretari comunali in disponibilità possono essere distaccati, a tempo pieno o parziale, presso l’Anci ed essere autorizzati a prestare la loro collaborazione in favore di tale associazione. I Segretari distaccati mantengono la propria posizione giuridica ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell’Interno. Il termine di cui al comma 4 dell’articolo 101 del presente decreto è sospeso per l’intera durata del distacco.”

 

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai [15.000 abitanti] (100.000 abitanti – n.d.r.) e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall’articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell’ente, ad eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia.

 

 

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