riceviamo e pubblichiamo

Incentivi funzioni tecniche e successione temporale di norme.

di Daniela Scipioni – funzionario Risorse Umane

Incentivi funzioni tecniche e successione temporale di norme. La Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 6/2018, nell’interpretare il nuovo comma 5 bis dell’art. 113 del d.lgs. 50/2016 introdotto dall’art. 1 comma 526 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018), sotto il profilo dell’assoggettabilità degli incentivi ai limiti del salario accessorio di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, ha davvero determinato e aperto una nuova questione di diritto intertemporale tra contratti pubblici approvati o affidati prima o dopo il primo gennaio 2018, ai fini della sottoposizione ai limiti ?

La risposta al quesito è positiva (si pone cioè una nuova questione di diritto intertemporale con tutte le conseguenze e difficoltà interpretative conseguenti e le ricadute sui fondi per il salario accessorio), se si intende che il comma 5 bis dell’art. 113 abbia ex novo variato (dall’1/1/2018) la fonte di copertura, di imputazione di questi incentivi. Come dire che prima del 2018 questi incentivi non facevano capo agli stanziamenti previsti per i singoli appalti. In realtà, confrontando i commi 1 e 2 dell’art. 113 e il nuovo comma 5 bis, si vede che questa variazione di copertura non c’è e che quindi il comma 5 bis rappresenta una specificazione con valenza rafforzativa di quanto già scritto ai commi 1 e 2. Non si modifica pertanto quanto c’era già scritto nella norma originaria (introducendo una nuova forma di copertura), ma si rafforza/dirime/specifica/chiarisce, con l’effetto di “conformare in modo sostanziale la natura giuridica di tale posta”, di “dare maggiore risalto alla finalizzazione economica degli interventi cui accedono tali risorse” . La Sezione Autonomie n. 6/2018 del resto si esprime proprio in questo in senso, come si evince dalla seguente analisi.

 

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