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Divieto di un terzo mandato da revisore dei conti presso lo stesso ente

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria del Comune di Serramazzoni

L’art. 235, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, corrispondente all’art. 101D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, abrogato, che a sua volta riproduceva la previsione normativa di cui all’art. 57L. 8 giugno 1990, n. 142, stabiliva che “L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 3, e sono rieleggibili per una sola volta”.

Il limite di rielezione per una sola volta, descritto in modo generico dalla norma (la quale non richiedeva espressamente che le nomine dovessero essere consecutive, ai fini dell’operatività del divieto di rielezione e, in altri termini, nel porre il divieto di superare i due mandati consecutivamente, il legislatore non chiariva se la sospensione dovesse operare sine die, oppure trattarsi di sospensione temporanea, così che la disposizione sulla rieleggibilità dei revisori è stata negli anni più volte sottoposta al vaglio dei giudici, dando luogo a soluzioni ermeneutiche contrastanti), ha indotto il legislatore ad apportare dei correttivi: l’art. 235, comma 1, TUEL, a seguito della modificata apportata dall’art. 19, comma 1-bis, lett. a), D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, è attualmente in vigore nel seguente testo: “L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art. 134, comma 3, e i suoi componenti non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale”.

In questo contesto di contrasto interpretativo, peraltro, si è inserito il nuovo sistema di nomina dei revisori, sorteggiati secondo quanto dispone la novella normativa introdotta dall’art. 16, comma 25, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148; la disposizione in esame, infatti, ha profondamente modificato l’iter procedimentale per la nomina dei revisori, ridisegnandolo: è stata prevista l’estrazione a sorte dei candidati, rimessa alla Prefettura e la successiva trasmissione dei nominativi sorteggiati all’ente locale interessato che, una volta acquisita la disponibilità dei professionisti ed espletata l’istruttoria di rito, è tenuto a concludere il procedimento con la nomina da parte dell’organo consiliare; il risultato è che la scelta dei revisori è, in ultima analisi, rimessa ad un algoritmo gestito in modo automatico ed imparziale dal centro informatico del Ministero dell’Interno.

Quanto premesso, la sentenza che si presenta esplora la possibilità o meno di espletamento del terzo incarico da parte di revisore che ha già svolto, presso l’Ente, due incarichi risalenti, ed il terzo andrebbe attribuito in forza del nuovo sistema di elezione previo sorteggio; caso tutt’altro che infrequente e, per questo, attuale: si tratta della sentenza 5 ottobre 2018, n. 1273, pronunciata dal T.A.R. Puglia, Sez. II.

Nella fattispecie, la ricorrente ha ricoperto l’incarico di revisore dei conti nel Comune per due trienni consecutivi (1999/2002 e 2002/2005), con nomina del Consiglio Comunale sulla scorta delle previsioni dell’art. 235D.Lgs. n. 267 del 2000, nel testo all’epoca vigente; nel dicembre 2017, la stessa è stata sorteggiata con il procedimento più sopra descritto e, a fronte della sua dichiarazione di disponibilità, il Comune ha adottato le due note oggetto di gravame, con le quali si decreta e poi ribadisce l’inconferibilità dell’incarico, invocando a sostegno di siffatta determinazione la più recente e maggioritaria giurisprudenza amministrativa: in buona sostanza, l’Ente ha ritenuto sussistente una preclusione assoluta all’attribuzione di un terzo incarico, agganciata al dato testuale dell’art. 235 del TUEL, prima e dopo la novella, in linea con la ratio della norma stessa volta a garantire il ricambio dei soggetti in aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento, sanciti dall’art. 97 Cost.

La ricorrente adduce, tuttavia, una diversa interpretazione del quadro normativo di riferimento, sganciata dal suo più stretto significato letterale: sostiene, infatti, sposando un orientamento giurisprudenziale pregresso, che il divieto del terzo mandato attenga in via esclusiva all’ipotesi in cui i mandati stessi siano consecutivi, cosicché nella fattispecie il divieto sarebbe inapplicabile, essendo trascorso un arco temporale di 12 anni tra i primi due mandati (espletati sulla base di una libera scelta espressa dal Consiglio comunale) ed il terzo, oggetto di causa, rispetto al quale era stata individuata mediante sorteggio.

La tesi della ricorrente, però, non convince il giudice adito, pur riconoscendo che la scelta di nominare i componenti del collegio dei revisori tramite sorteggio sia potenzialmente suscettibile di erodere la ratio sottesa al divieto di cui si tratta, venendo meno, attraverso una scelta sottratta alla volontarietà dell’organo controllato, quelle ragioni di tutela della par condicio e trasparenza che hanno verosimilmente ispirato il divieto stesso.

In ogni modo, il giudice non ravvisa la lamentata violazione di legge, tanto che la novella legislativa, in linea con la più recente giurisprudenza amministrativa cui il TAR ritiene di aderire, sostituendo le parole “sono rieleggibili per una sola volta” con “non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente” si limita a chiarire, nel tenore testuale, quanto già statuito nel testo originario.

Pertanto, a fronte del tenore letterale della disposizione contenuta nel primo periodo del comma 1 dell’art. 235D.Lgs. n. 267 del 2000, anche nella sua formulazione originaria, i componenti dell’organo di revisione contabile non possono svolgere l’incarico per più di due volte nello stesso ente locale; ciò a salvaguardia di un principio di rotazione, certamente in grado di contemperare tutte le esigenze in gioco, anche se il terzo sarebbe ottenuto mediante il nuovo sistema di estrazione a sorte dei candidati.

L’interpretazione dell’art. 235 del TUEL, in ultima analisi, è per il giudice pugliese nel senso della non rieleggibilità del revisore dei conti, nello stesso ente, per più di una volta, senza prevedere deroghe di sorta e, quindi, anche a prescindere: i) da qualsiasi interruzione dei periodi di titolarità della carica; ii) dall’intervenuto nuovo e diverso sistema di nomina mediante sorteggio; ciò, atteso che l’intento del legislatore è, tra l’altro, favorire un ricambio delle professionalità ed evitare la cristallizzazione degli incarichi nell’ufficio dei revisori, che potrebbe determinare il potenziale affievolimento della qualità dell’apporto professionale nello svolgimento del ruolo presso l’ente locale, quindi garantire il ricambio dei soggetti, in aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento, ex art. 97 Cost.

In conclusione, nel 2018 parecchi revisori sono stati e saranno nominati mediante estrazione negli enti locali per la scadenza del triennio del mandato dei colleghi in carica, ed occorre porre particolare attenzione su quanto previsto dall’art. 235 del TUEL, qualora il revisore abbia già svolto l’incarico per due mandati presso l’ente in cui è stato sorteggiato.

T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 5 ottobre 2018, n. 1273

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