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Ordinanza del 13/09/2022 n. 26920 – Corte di Cassazione – Sezione/Collegio 6

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TESTO

Intitolazione:

Richiesta di risarcimento dei danni morali e materiali – Avviso di accertamento sintetico – Maggior reddito imponibile.

Massima:

L’istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, codice procedura civile, non può essere proposta in sede di cognizione nel giudizio, qualora sussista un’ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all’articolazione della domanda in tale sede, come allorquando i gradi di merito del giudizio si siano esauriti ancor prima dell’insediamento delle commissioni tributarie e provinciali, in base al combinato disposto dell’art. 80 d.lgs. n. 546/1992 e del d.m. 26.4.1996, nel qual caso ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo. Infatti, il giudice tributario può conoscere anche la domanda risarcitoria proposta dal contribuente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., potendo altresì, liquidare in favore di quest’ultimo, se vittorioso, il danno derivante dall’esercizio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di una pretesa impositiva temeraria, in quanto connotata da mala fede o colpa grave, con conseguente necessità di adire il giudice tributario, atteso che il concetto di responsabilità processuale deve intendersi comprensivo anche della fase amministrativa che, qualora ricorrano i predetti requisiti, ha dato luogo all’esigenza di instaurare un processo ingiusto. Trova in siffatta evenienza applicazione il principio secondo cui l’istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma, c.p.c. deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio presupposto, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale, mentre qualora sussista un’ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto all’articolazione della domanda in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

 

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