13/09/2019 – Gruppi, decide il consiglio

Per ragioni di opportunità la questione va portata in assemblea – Gruppi, decide il consiglio – Sulla sostituzione dei presidenti di commissione – Occorre procedere alla sostituzione del presidente di una commissione consiliare che abbia cambiato gruppo?
 
Le commissioni consiliari previste dall’articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n. 267/00, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale con l’unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Ciò significa che le forze politiche presenti in consiglio devono essere il più possibile rispecchiate anche nelle commissioni, in modo che in ciascuna di esse ne sia riprodotto il peso numerico e di voto.
Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, comma 6, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto. E’ da ritenersi che spetti al regolamento, cui sono demandate la determinazione dei poteri delle commissioni, nonché la disciplina dell’organizzazione e delle forme di pubblicità dei lavori, stabilire i meccanismi idonei a garantirne il rispetto.
Il regolamento sulle commissioni permanenti adottato da un ente locale prevede che ogni gruppo è rappresentato in commissione da due commissari di cui uno effettivo ed uno supplente.
Il consiglio comunale, con propria deliberazione, prende atto delle designazioni dei commissari effettuate dai rispettivi gruppi consiliari ed elegge i presidenti tra i membri delle commissioni.
Ogni componente della commissione interviene quale rappresentante del gruppo di riferimento e gli sono attribuiti tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo che lo ha designato.
Il regolamento prevede, inoltre, che il Presidente possa essere sostituito dal consiglio comunale per revoca, dimissioni o «altro evento che reclami surrogazioni», ma l’eventuale passaggio del presidente della commissione ad altro gruppo consiliare non è contemplato espressamente tra i presupposti giustificativi della sua sostituzione.
Con riferimento al caso specifico si osserva che sebbene in base alle norme regolamentari che l’ente si è dato, la rappresentatività sembrerebbe garantita, tuttavia ragioni di opportunità suggerirebbero di portare la questione all’attenzione del consiglio comunale per le eventuali deliberazioni di competenza.
Ciò posto, si ribadisce che la materia dei «gruppi consiliari» è interamente demandata allo statuto ed al regolamento sul funzionamento del consiglio ed è in tale ambito che dovrebbero trovare adeguata soluzione le relative problematiche applicative.

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