leggi il commento del collega Capalbo
A decorrere dall’effettiva costituzione del Ruolo dei dirigenti locali, la figura del segretario comunale e provinciale è abolita e il relativo albo nazionale è soppresso. Nella disciplina transitoria, fino all’esaurimento dell’albo, non sarebbe stato più opportuna, la ricollocazione dei segretari comunali e provinciali presso il Ruolo dei dirigenti statali, dal momento che ad assumerli ha provveduto un amministrazione statale? Questo è sicuramente un vizio di legittimità costituzionale che non potrà non essere eccepito e contestato sin da subito con l’entrata in vigore del decreto delegato. Lo schema di decreto considera la costituzione della posizione dirigenziale apicale negli enti locali quale atto dovuto (art. 9). L’obbligatorietà di detta nomina discende quale vincolo assegnato dal legislatore delegante tra i principi e criteri direttivi (art. 11, comma 1, lett. b), punto 4) secondo cui “… fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica …”. Se è atto dovuto, ogni amministrazione, è tenuta a prevederlo nella propria dotazione organica ai sensi del comma 2, art. 10 dello schema di decreto.”
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