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Responsabilità erariale per il dirigente che guida uffici disorganizzati

di Michele Nico

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È un preciso compito del segretario generale, quale «professionista dell’organizzazione comunale», conoscere la normativa che ne disciplina le funzioni, nonché individuare tempestivamente gli uffici competenti ad assolvere gli obblighi di legge.

È poi fatto obbligo al dirigente comunale di tenere una condotta positiva, volta alla corretta e tempestiva attuazione della legge regionale che attribuisce nuove competenze all’ente, per mettere in grado il cittadino di presentare la domanda di contributo in tempo utile agli uffici regionali.

Sulla base di queste motivazioni la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d’Aosta, con la sentenza n. 5/2015 del 25 giugno 2015 condanna il segretario generale e il dirigente del settore urbanistica di un comune al risarcimento del danno subito dall’ente medesimo, in conseguenza della condanna subita da quest’ultimo in sede civile, per la mancata stipula in tempo utile della convenzione prevista ex lege con un cittadino, quale presupposto indispensabile per la concessione di un contributo regionale finalizzato alla realizzazione di alloggi da locare a canone convenzionato.

Il disordine amministrativo 

Nel caso di specie, la legge regionale n. 5/2003 subordinava la concessione dei contributi regionali alla stipula di un’apposita convenzione tra il privato cittadino e il Comune competente per territorio, secondo un apposito schema da approvarsi a cura della giunta regionale.

La giunta della Regione aveva trasmesso per tempo la relativa deliberazione al Comune, il quale ha però individuato un dipendente delegato alla firma della convenzione soltanto a termine scaduto, nonostante pendesse da due mesi la specifica richiesta del cittadino interessato.

A causa di tale ritardo, la domanda di contributo perveniva alla Regione fuori termine, facendo così perdere il beneficio all’utente, in ragione di una palese negligenza da parte dell’amministrazione comunale.

Nell’esaminare i fatti in causa, i giudici contabili non esitano a ravvisare una condotta dei funzionari connotata da colpa grave, sia per la semplicità degli adempimenti richiesti all’ente, sia per la prevedibilità ex ante del disordine amministrativo che si sarebbe creato, ove non si fosse tempestivamente provveduto a pianificare l’azione dell’ente in funzione dei nuovi adempimenti previsti dalla legge regionale.

La responsabilità indiretta 

Nella fattispecie in esame la Sezione ravvisa la classica ipotesi di responsabilità amministrativa “indiretta”, ossia di responsabilità a cui il pubblico dipendente è tenuto a titolo di rivalsa da parte dell’ente, che ha dovuto risarcire un terzo danneggiato dalla sua condotta.

A fronte di ciò – e una volta accertata in capo ai funzionari convenuti l’esistenza incontrovertibile del rapporto di servizio – la Corte individua una inescusabile negligenza di comportamento da parte dei convenuti, a causa della mancata adozione di iniziative per organizzare l’esercizio della nuova funzione assegnata all’ente per legge, circostanza questa che diventa poi fonte di palesi disfunzioni amministrative.

Si rileva, per completezza, che il Collegio quantifica l’importo del danno erariale avvalendosi, in via equitativa, del potere riduttivo ex articolo 1 della legge 20/1994, «in considerazione della complessità dell’organizzazione del lavoro nell’ambito dell’amministrazione dovuta anche al concorso di una pluralità di soggetti attributari delle funzioni in subiecta materia», nonché tenendo conto dei contributi effettivamente ottenibili dall’utente, al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda.

 

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