Orbene, è pacifico tra le parti che il regolamento approvato dal consiglio comunale di X in tema di TARSU non distingue, ai fini della determinazione delle tariffe, le civili abitazioni dagli alberghi, limitandosi a riproporre pedissequamente la previsione di legge e ad accorpare i relativi immobili in un’unica complessiva categoria fondata sull’uso lato sensu abitativo delle aree e dei locali che vi rientrano. Ne consegue che la giunta poteva sì concretamente determinare o rideterminare le tariffe, ma non poteva motu proprio, senza invadere le attribuzioni di competenza consiliare e senza che il consiglio comunale modificasse previamente il regolamento della TARSU, creare, tra gli immobili adibiti ad uso lato sensu abitativo, ulteriori sottocategorie ai fini della determinazione e dell’applicazione di tariffe differenziate. Opinare diversamente e ritenere che, di fronte ad un regolamento consiliare riproduttivo della norma primaria, la giunta possa essa stessa classificare gli immobili, ai fini della successiva differenziazione del trattamento tributario degli stessi, significherebbe, di fatto, accedere ad una interpretatio abrogans delle competenze consiliari stabilite nell’art. 42, comma 2, lett. f) del d.lgs. n. 267 del 2000, tra le quali rientra il potere di raggruppare gli immobili comunali in distinte categorie tipologiche, ed eventualmente anche in sottocategorie, per poi consentire alla giunta di determinare, per ciascuna di esse, il concreto trattamento tributario ai fini TARSU.
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