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Puglia, del. n. 73 – Blocco assunzioni dirigenti enti locali: inclusa anche la proroga

Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 219, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha introdotto un vincolo di indisponibilità per i posti dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, prevedendo che le posizioni dirigenziali vacanti nelle amministrazioni dello Stato al 15 ottobre 2015 siano rese indisponibili, in attesa dell’adozione dei decreti attuativi della legge delega in materia di riforma della dirigenza pubblica.

In particolare l’ente ha chiesto se tale disciplina si applichi agli incarichi dirigenziali degli enti locali, con particolare riferimento a quelli conferiti anteriormente all’entrata in vigore della legge, e, in caso positivo, se sia ostativa alla proroga degli incarichi a termine, in considerazione del fatto che la proroga medesima non comporta la rinnovazione dei rapporti, ma solo la prosecuzione temporale degli stessi.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 73/2016, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 aprile, hanno evidenziato che il legislatore, nelle more dell’attuazione della riforma sulla dirigenza prevista dalla legge 124/2015 (c.d. legge Madia) e della ricollocazione del personale soprannumerario appartenente all’area vasta attuata con legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha introdotto un vincolo di indisponibilità relativamente ai posti dirigenziali presso le pubbliche amministrazioni, al fine di precostituire le condizioni per la riorganizzazione della dirigenza sulla base dei ruoli unici e, contemporaneamente, per garantire il riassorbimento del personale degli enti di area vasta.

La disposizione menziona “i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni”.

Il riferimento ai posti dirigenziali di prima e seconda fascia, articolazione presente esclusivamente nella dirigenza delle amministrazioni statali, unitamente al richiamo all’articolo 2 del d.l. 95/2012 (che, rubricato “Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni” detta una disciplina afferente agli uffici dirigenziali ed alle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato) potrebbe indurre, a una prima lettura, ad avvallare un’interpretazione restrittiva della disposizione, in quanto riferita unicamente ai posti dirigenziali delle amministrazioni dello Stato.

Di diverso avviso i magistrati contabili secondo cui, al contrario, la norma si riferisce a tutte le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, senza introdurre alcuna espressa eccezione per gli enti locali.

L’espresso riferimento ai posti dirigenziali di prima e seconda fascia, come pure il richiamo dell’articolo 2 del d.l. 95/2012, “pare più imputabile ad una imperfetta tecnica di formulazione legislativa che ad una reale volontà di circoscrivere l’applicazione della disciplina alle sole amministrazioni statali”.

Pertanto, deve ritenersi che ricadano nel vincolo di indisponibilità anche gli incarichi dirigenziali a tempo determinato conferiti entro i limiti di cui all’articolo 110, comma 1, del Tuel, ossia in misura non superiore al 30% dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica.

Oltre al conferimento, deve ritenersi preclusa anche la proroga degli incarichi dirigenziali.

Leggi la deliberazione

CC Sez. controllo Puglia del. n. 73-16

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