I magistrati contabili della Basilicata, con la deliberazione 4/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 marzo 2020, richiamando la disciplina vigente in materia e gli artt. 23 e 117 della Costituzione, hanno ribadito che le sanzioni pecuniarie tributarie rientrano nel novero dei diritti indisponibili, in quanto espressione del potere punitivo dell’amministrazione che deve essere esercitato secondo i criteri e i limiti imposti dalla legge, pertanto non possono essere conclusi accordi transattivi con i destinatari delle predette sanzioni e né rinunce degli introiti derivanti da obbligazioni tributarie, compresi gli interessi e le connesse sanzioni (Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. n. 140/2018; Corte dei Conti, Sez. Contr. Sicilia, del. n. 106/2014).
I magistrati contabili hanno ribadito altresì che, l’indisponibilità si estende anche al credito originario dall’irrogazione della sanzione, in quanto ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, l’IMU (Imposta Municipale Unica) è un tributo erariale, disciplinato esclusivamente da nome dello Stato, pertanto gli enti locali non hanno alcun poter dispositivo in materia.
Pertanto, secondo i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, l’IMU, quale tributo erariale di esclusiva legislazione statale rientra nel novero dei diritti indisponibile e inderogabili, dunque gli enti locali non possono sottrarsi all’irrogazione di eventuali sanzioni pecuniarie previste dalla legge in caso di omesso versamento.
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