tratto da piemonteautonomie.cr.piemonte.it e già segnalato su segretaridellazio.blogspot.com

Il responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza negli enti locali

ELISA BELLOMO

Sommario: 1. Alcuni elementi di peculiarità nell’attuazione della politica di prevenzione della corruzione negli enti locali. 2. Sulla scelta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) negli enti locali: dirigente apicale o segretario comunale. 3. Segretario comunale: cenno sulla tenuta dello spoil system in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale. 4. Spunti conclusivi.

QUI l’articolo completo

“Ne sono conseguite la mancata soppressione della figura del segretario comunale, e l’introduzione della “doppia possibilità di scelta” di individuare il responsabile nel dirigente apicale o nel segretario comunale.

Tuttavia, sono sorte interpretazioni critiche riguardo l’introduzione della figura del dirigente apicale come una sorta di anticipazione della riforma della dirigenza che sarebbe dovuta entrare in vigore nei mesi successivi: l’inserimento del dirigente apicale è stata interpretato come espressione della volontà del legislatore di scardinare anticipatamente il tradizionale impianto organizzativo dell’ente che ruotava intorno alla figura del segretario comunale. La nuova figura organizzativa è stata così qualificata come una “new entry che dovrebbe sostituire i segretari comunali” rappresentando “un’accelerazione dei tempi per dare subito ingresso al dirigente apicale, anche nelle more del completamento della riforma della dirigenza”.

In assenza dell’attuazione della delega riguardante la dirigenza in sede locale, la figura del dirigente apicale appare di incerta individuazione. In tale contesto, posto l’arresto della Consulta non ha tuttavia scalfito il ruolo svolto dal segretario comunale, lo stesso risulta ordinariamente individuabile quale destinatario della nomina a responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in particolare negli enti locali di piccole dimensioni. Per quanto concerne, invece, gli enti locali di maggiori dimensioni, se non si volesse svuotare del tutto significato la figura del “dirigente apicale”, coniata dal legislatore in attesa della riforma non attuata, si potrebbe interpretare l’espressione come dirigente in “posizione apicale”, cui può essere affidato il compito di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.”

 

“In considerazione, quindi, della titolarità di funzioni di natura tecnico professionale, gestionale e consultiva e della sua posizione di garante del rispetto delle leggi e della regolarità dei procedimenti, l’ordinanza afferma: “non pare che il Segretario comunale rientri nelle figure alle quali, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia (sentenza Corte Costituzionale, n. 20 del 2016), possano applicarsi meccanismi di decadenza automatica senza violare i principi di cui all’art. 97 Cost.”; e ancora, “sicché non pare conforme ai principi enucleati dall’art. 97 Cost. che il soggetto deputato a tale ruolo possa essere nominato dal soggetto politico i cui atti egli è chiamato a vagliare e venga posto, altresì, alle dipendente funzionali dello stesso”.

Si attende così la rilevante pronuncia della Corte costituzionale, che nell’udienza dell’8 gennaio 2019 ha esaminato la questione sopra delineata.

Essa rappresenterà, certamente, un ulteriore tassello che si aggiunge al ragionamento che attiene alla disamina sulla concreta attuazione di quella sfera di autonomia e indipendenza richiesta espressamente dal legislatore in capo alresponsabile della prevenzione della corruzione.”

 

“4. Spunti conclusivi. Se a monte la politica di prevenzione della corruzione denota la predisposizione di una rete di azioni preventive e di contrasto al fenomeno corruttivo, è a valle che il sistema pare evidenziare fragilità, posto che il momento del controllo e del monitoraggio dell’attuazione della pianificazione è affidato – a mio avviso- in misura eccessiva e non congrua sostanzialmente in capo al solo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Stante le rilevanti responsabilità previste dal legislatore, è ancor più significativa la previsione contenuta al c. 6 dell’art. 1 della l. n. 190/2012, secondo cui egli deve poter svolgere il proprio incarico con “piena autonomia ed effettività” (art. 1, c. 7, della l. n. 190/2012). Tuttavia, come si è visto, per il Segretario comunale e provinciale sussiste un vincolo stretto e fiduciario con l’organo di indirizzo politico che, certamente, incide nel momento di nomina, ma che può altresì influire nella fase successiva di controllo dell’attuazione delle misure contenute nel piano; controllo che, indirettamente, non può che coinvolgere lo stesso operato degli organi di governo degli enti locali. Da ciò consegue, a parere di chi scrive, che la normativa anticorruzione non affronta un problema rilevante: la difficoltà concreta nelritagliare un’adeguata sfera di autonomia in capo all’RPCT, correlata a una fumosa partecipazione degli organi di governo nella fase di attuazione della politica corruttiva. Si ritiene che l’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, piuttosto che essere lasciata al mero accentramento delle responsabilità in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sarebbe tanto più stringente laddove gli impegni assunti dall’organo di indirizzo politico si traducessero in elementi compenetrati nella programmazione strategico-gestionale dell’ente. Questo permetterebbe un più pregnante controllo da parte della Corte dei Conti, il quale costituisce il momento di raccordo tra controlli interni, di competenza degli enti locali, ed esterni, di competenza dell’Istituzione costituzionalmente preposta a questa funzione.”

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