La Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (meglio conosciuta come “Legge di Bilancio” per l’anno 2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana lo scorso 29 dicembre 2017, ha previsto all’interno dei 1181 commi dell’arti. 1 alcune modifiche al D.Lgs. 50/2016: si tratta in particolare di revisioni che riguardano tre articoli del codice dei contratti pubblici, vale a dire gli articoli 113, 113-bis(introdotto peraltro solo pochi mesi fa dal Decreto Correttivo) e 177. La vigenza delle modifiche apportate decorre dal 1° gennaio 2018.
Si riporta di seguito il testo delle modifiche introdotte per ciascuna delle tre disposizioni citate.
Art. 1, comma 526: All’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture“.
Art. 1, comma 568: All’articolo 177 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento“; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica”.
Art. 1, comma 586: Il comma 1 dell’articolo 113-bis del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è sostituito dal seguente: “1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore“.
Si segnalo inoltre altre modifiche introdotte dalle Legge di Bilancio che, pur non variando direttamente il contenuto del D.Lgs. 50/2016, interessano comunque alcune disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici ovvero l’applicazione dello stesso.
Art. 1, comma 569: L’articolo 5, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, è sostituito dal seguente: “1. Le Società Organismi di Attestazione, disciplinate dagli articoli 84 e 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dalle relative norme di attuazione, ovvero gli organismi con requisiti equivalenti di un altro Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE), devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all’attestazione che essi adottano la capacità di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all’esecutore di lavori pubblici”.
Art. 1, comma 697: Al fine di ridurre la spesa pubblica corrente e di favorire interventi di elevata qualità di efficientamento energetico, entro il 31 dicembre 2022, è promossa la realizzazione da parte degli enti locali di interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti sugli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti medesimi tali da ottenere, entro il 31 dicembre 2023, una riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica pari almeno al 50 per cento rispetto al consumo medio calcolato con riferimento agli anni 2015 e 2016 e ai punti luce esistenti nel medesimo periodo per i quali non siano già stati eseguiti nell’ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico o non sia stata installata tecnologia LED, mediante il ricorso a tecnologie illuminanti che abbiano un’emergenza luminosa almeno pari a 90 lumen Watt (lm/W), fermo restando quanto previsto all’articolo 34 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 1, comma 698: Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 697, gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti ivi previsti possono essere realizzati con il ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa e, ove realizzati da imprese, possono fruire, nel limite di 288 milioni di euro, delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, utilizzando le risorse di cui all’articolo 30, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il decreto di cui al comma 357 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004 è emanato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 1, comma 699: Non possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 698 gli impianti per i quali siano già stati eseguiti nell’ultimo quadriennio o siano in corso di esecuzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, interventi di efficientamento energetico nonché gli impianti per i quali siano stati installati apparecchi per l’illuminazione pubblica a tecnologia LED.
Art. 1, comma 700: Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 697 e 698, tenendo conto degli interventi di efficientamento energetico già eseguiti o in corso di esecuzione, dell’avvenuto ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla società Consip Spa, nonché le modalità di raccolta dei dati sui consumi e di monitoraggio dei risultati raggiunti e dei risparmi conseguiti.
Art. 1, comma 1179: All’articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 7, le parole: “nonché apposito preventivo parere dell’Autorità nazionale anticorruzione” sono soppresse; b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione verifica in via preventiva, ai sensi dell’articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la correttezza della procedura adottata dall’ANAS per la definizione degli accordi bonari e delle transazioni di cui al comma 7. Le modalità di svolgimento della verifica preventiva sono definite in apposita convenzione stipulata tra l’Anas S.p.A. e l’Autorità nazionale anticorruzione nella quale è individuata anche la documentazione oggetto di verifica“.
http://www.appaltiamo.eu/2018/01/05/modifiche-legge-stabilita-codice/
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