13.02.2015 – Spoil system solo per gli incarichi dirigenziali di vertice

leggi la sentenza della Cassazione

 

Spoil system solo per gli incarichi dirigenziali di vertice

di Arturo Bianco

La sentenza della Cassazione

La decadenza automatica dei dirigenti subito dopo il cambio degli organi di governo dell’ente, il cosiddetto spoil system, si applica esclusivamente agli incarichi dirigenziali di vertice e non si può estendere agli altri incarichi. E’ questo un principio di carattere generale del nostro ordinamento. Inoltre, non sono interessati in modo generalizzato dall’applicazione della decadenza automatica tutti gli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nella sentenza della sezione Lavoro della Corte di cassazione n. 2555 dello scorso 10 febbraio. Con questa pronuncia viene confermata definitivamente la illegittimità del provvedimento con cui la regione Abruzzo aveva revocato un incarico dirigenziale conferito a tempo determinato.

Orientamento giurisprudenziale 

La sentenze riprende principi che sono stati dettati in modo consolidato dalla Corte Costituzionale, che ha censurato leggi della stessa regione, tutte le volte in cui veniva disposta la decadenza degli incarichi dirigenziali non apicali al mutare della giunta, ex pluris n. 228/2011, 103/2007 e 224/2010. E nella stessa direzione si è espressa la stessa Corte di Cassazione, di recente con la ordinanza n. 13064/2014. 

Per cui la cessazione dall’incarico in coincidenza con il mutare dell’organo di governo (presidente della giunta regionale, sindaco eccetera), senza alcuna valutazione di merito, si può applicare esclusivamente agli incarichi che sono di vertice, intendendo come tali quelli che sono caratterizzati da una “stretta contiguità con il vertice politico”. 

Un indicatore da considerare per verificare se siamo in presenza o meno di incarichi di questo tipo è dato dal soggetto cui spetta il potere di nomina. 

Lo spoil system ha nel nostro ordinamento un carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio costituzionale del buon andamento, principio contenuto nell’articolo 97 della nostra carta fondamentale.

Principio della continuità dell’attività amministrativa 

Occorre inoltre evidenziare, ci dice la sentenza, che con una ampia applicazione dell’intuitu personae si lede anche il principio strettamente correlato della continuità dell’attività amministrativa. La deroga a tali principi può essere giustificata solamente in presenza di incarichi in cui il tasso di fiduciarietà è elevato e comunque le relative disposizioni non sono suscettibili di interpretazioni né estensive né analogiche.

Incarichi di strutture speciali di supporto 

Nel caso specifico la normativa regionale equipara a quelli direttoriali anche gli incarichi di strutture speciali di supporto; in via interpretativa – è questa la indicazione della Corte dei Conti – tale disposizione non si può estendere agli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato. E’ questo un aspetto molto importante da sottolineare, perché numerose disposizioni assumono invece la durata del mandato amministrativo del vertice politico come termine massimo di durata degli incarichi dirigenziali a tempo determinato. Con questa sentenza si manifesta una chiara ostilità all’applicazione di disposizioni di questo tipo. E si evidenzia la necessità che la decadenza a seguito del rinnovo degli organi politici sia per i dirigenti non apicali collegata ad “una valutazione qualitativa .. che sia effettuata con le garanzie del giusti procedimento, nel cui ambito il dirigente potrebbe fare valere il suo diritto di difesa, sulla base eventualmente dei risultati delle proprie prestazioni e delle competenze esercitate in concreto nella gestione dei servizi amministrativi a lui affidati”. E’ utile evidenziare infine che i principi affermati, in quanto fatti discendere direttamente dal dettato costituzionale, devono essere intesi come un argine non valicabile neppure da parte della legislazione nazionale.

 

 

 

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