13/01/2020 – Soccorso istruttorio obbligatorio nei concorsi pubblici

Soccorso istruttorio obbligatorio nei concorsi pubblici
CdS, sentenza n. 7975/2019: il limite all’attivazione coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale
di Riccardo Bianchini – Professionista – Avvocato – Pubblicato il 10/01/2020
 
Specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione.
In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.
Questo è quanto stabilito dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 19 settembre – 22 novembre 2019, n. 7975 (testo in calce).
L’art. 6 della Legge 241/90 ha introdotto l’istituto del soccorso istruttorio che consente, nell’ambito di procedimenti amministrativi, di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere della Pubblica Amministrazione.
L’esaminanda questione è se l’istituto sia compatibile con i pubblici concorsi, laddove vi siano limitazione temporali per l’indicazione dei requisiti o allegazione dei fatti e se l’istituto possa legittimare o meno il superamento di detti termini.
Il caso in specie muove da un’impugnazione di un bando e una graduatoria emessa all’esito di un concorso per l’assunzione di sei agenti di Polizia municipale con contratto a tempo indeterminato, da parte di soggetto collocatosi  tra gli idonei non vincitori.
Più precisamente  i motivi di ricorso  riguardavano le seguenti circostanze:
  1. la commissione esaminatrice aveva omesso la valutazione della laurea in scienze politiche del concorrente – per non aver questo indicato la votazione conseguita – anziché avvalersi dell’istituto del soccorso istruttorio come dispone l’art. 6 della Legge 241/91;
  2. aveva omesso la valutazione anche dell’attività lavorativa prestata come co.co.co da parte del ricorrente, per mancata indicazione di elementi utili alla valutazione;
  3. aveva infine omesso la valutazione in ordine all’attività lavorativa prestata dal ricorrenteccome Istruttore amministrativo C1 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Il Tribunale amministrativo regionale adito, accoglieva parzialmente il ricorso proposto, e per gli effetti, annullava la graduatoria concorsuale entro determinati limiti di cui in motivazione, in particolare riteneva fondato il secondo e il terzo motivo di ricorso, diretti, come detto, a contestare la mancata valutazione di pregressi periodi lavorativi, ma non il primo per la seguente motivazione: il ricorso al soccorso istruttorio avrebbe permesso al concorrente di superare la regola del bando di gara che stabiliva dei limiti temporali per l’indicazione di titoli e dati.
La sentenza veniva impugnata, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello per i seguenti motivi.
Preliminarmente il Collegio richiamava  la giurisprudenza amministrativa in tema di art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) L. 7 agosto 1990, n. 241, norma che ha introdotto, nell’ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell’ottica della tutela della buona fede e dell’affidamento dei soggetti coinvolti dall’esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927).
Precisava inoltre che il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell’ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio per cui l’intervento dell’amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati.
Sebbene fossero presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell’ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche), riteneva il Collegio che specialmente nell’ambito dei concorsi pubblici, l’attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell’amministrazione.
In quest’ottica, il limite all’attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio.
Alla luce di quanto sopra, riteneva il Collegio che nel caso in specie la commissione avrebbe dovuto attivare l’istituto in parola.
Pertanto accoglieva il ricorso con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

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