13/01/2020 – Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-15/31 dicembre 2019

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-15/31 dicembre 2019
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
 
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– Il Consigliere comunale non è ricompreso tra i soggetti legittimati ad inoltrare una richiesta di parere alla Corte dei conti.
 
– La Corte dei conti dichiara soggettivamente inammissibile la richiesta di parere dell’Azienda Sanitaria Locale, in quanto tale istituzione non è individuabile tra gli enti espressamente richiamati dall’art. 7, comma 8, L. n. 131/2003.
 
– Alle disposizioni introdotte dalla L. rinforzata n. 243/2012, tese a garantire, fra l’altro, che gli enti territoriali concorrano al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti in ambito europeo, strutturati secondo le regole valevoli in quella sede, si affiancano le norme aventi fonte nell’ordinamento giuridico-contabile degli enti territoriali, tese a garantire il complessivo equilibrio, di tipo finanziario, di questi ultimi. Gli enti territoriali hanno l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall’art. 9, commi 1 e 1-bis, L. n. 243/2012, anche quale presupposto per la legittima contrazione d’indebitamento finalizzato a investimenti (art. 10, comma 3, L. n. 243/2012). I medesimi enti territoriali devono osservare gli equilibri complessivi finanziari di bilancio prescritti dall’ordinamento contabile di riferimento (aventi fonte nei D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. n. 267/2000, nonché, da ultimo, dall’art. 1, comma 821L. n. 145/2018) e le altre norme di finanza pubblica che pongono limiti, qualitativi o quantitativi, all’accensione di mutui o al ricorso ad altre forme d’indebitamento.
 
ORGANI DI GOVERNO
– Il principio d’invarianza della spesa ex art. 1, comma 136, L. n. 56/2014, riguarda soltanto gli oneri connessi all’espletamento delle attività relative allo status di amministratore locale, per cui non è oggetto di rideterminazione l’indennità di funzione relativa all’esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del D.M. n. 119/2000, con la riduzione di cui all’art. 1, comma 54L. n. 266/2005. La rimodulazione prevista all’atto dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 136, L. n. 56/2014, si effettua sul numero degli amministratori stabilito dall’art. 16D.L. n. 138/2011, anche nelle ipotesi nelle quali le disposizioni sulla composizione degli organi di governo ivi previste, a seguito della mancata scadenza elettorale, non siano state ancora materialmente applicate.
 
PERSONALE E PREVIDENZA
– Un membro della Commissione straordinaria di un Comune della Sicilia premette che, nell’adozione degli atti di programmazione triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2019/2021, ex art. 6D.Lgs. n. 165/2001, è stata effettuata una ricognizione dei profili professionali congruenti con le necessità organizzative dell’Ente. All’esito dell’istruttoria, è stato verificato che “molti profili professionali necessari sono, in realtà, già presenti nell’ente, utilizzato con contratti a tempo determinato, stipulati in attuazione delle varie norme settoriali attuative della L.R. n. 85/1995 che ha introdotto le prime misure finalizzate al superamento del precariato: si tratta di personale avente i requisiti di cui all’art. 3 della L.R. 27/2016 e ss.mm.ii in relazione al quale il Comune riceve da parte della Regione siciliana un sostegno finanziario annuale, già rientrante nello speciale fondo di cui all’art. 30, comma 7, L.R. n. 5/2014. Ne consegue che, tutti tali soggetti in astratto posseggono i requisiti per essere stabilizzati attraverso la speciale procedura di reclutamento di cui all’art. 22 [rectius art. 20] del D.Lgs. n. 75/2017, con garanzia della continuità del contributo regionale, pari all’importo per ciascuno trasferito nel 2015, fino a tutto l’esercizio finanziario 2038, come si evince dall’art. 26L.R. 8/2018 che ha sul punto modificato l’art. 3 della L.R. n. 27/2016“. Nell’evidenziare che l’art. 22, comma 3, della recente L.R. n. 1/2019, “dispone che le procedure seguite per l’assunzione da parte degli enti locali siciliani del personale precario costituiscono requisito utile all’applicazione del comma 1, lett. b) del citato art. 22 [rectius art. 20] del D.Lgs. n. 75/2017“, è stato richiesto parere sullo specifico quesito: “Se, nel caso di stabilizzazioni ai sensi del comma 1 dell’art. 22 [rectius art. 20] del D.Lgs. n. 75/2017, è consentito derogare al vincolo dell’adeguato accesso dall’esterno, limitatamente all’importo del contributo gravante sul bilancio regionale ai sensi del comma 4 del medesimo art. 22 [rectius art. 20]“. La Corte, effettuata una ricognizione del contesto normativo nazionale e regionale, anche alla luce dei precedenti della Corte costituzionale e del giudice amministrativo, ha evidenziato che la norma sulla quale è chiesto il parere – ossia, l’art. 22, comma 3, L.R. n. 1/2019, recante disposizioni in ordine al requisito della lett. b), art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 75/2017 – nel suo testo vigente consente agli Enti locali del territorio regionale di avvalersi delle speciali procedure di assunzione in via diretta delle categorie dei lavoratori a tempo determinato, a suo tempo reclutati in base alle norme regionali citate dal testo normativo, potendo fare affidamento sulle speciali risorse aggiuntive specificamente individuate dal legislatore regionale (art. 26L.R. n. 8/2018). E’ ascrivibile all’esclusiva discrezionalità dell’Ente fare ricorso o meno alla procedura in questione, in quanto costituisce atto di amministrazione attiva-concernente la gestione del personale- l’individuazione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal citato art. 20, comma 1, lett. a), b) e c), in capo ai lavoratori da stabilizzare.
 
– Il giudice dei conti esprime sulla misura massima della spesa per personale “flessibile”.
– In caso di decadenza per incompatibilità del sindaco (art. 69 Tuel), i contratti individuali in essere con il personale addetto allo staff del sindaco, stipulati in applicazione dell’art. 90D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante il rapporto fiduciario che lega i collaboratori al sindaco, terminano automaticamente alla data di dichiarazione di decadenza per incompatibilità di quest’ultimo.
 
– Un Sindaco formula un quesito sull’erogabilità degli incentivi per funzioni tecniche in caso di oneri di urbanizzazione a scomputo. La Sezione, alla luce della normativa e della giurisprudenza sul punto, ha escluso l’incentivo in esame nel caso di opere realizzate dal privato titolare del permesso di costruire a scomputo degli oneri di urbanizzazione.
 
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) 2018
La Corte dei conti ha approvato la “Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) per l’esercizio 2018“. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile – ha quale obiettivo prioritario l’assistenza tecnico-operativa alle regioni e alle singole aziende sanitarie in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure. La gestione 2018 si caratterizza per un aumento delle entrate correnti (+9,3% rispetto al 2017) dovuto, in particolare, all’ulteriore crescita dei trasferimenti dalle Amministrazioni pubbliche (+24,2%) e per un lieve aumento (+0,8%) delle entrate relative alla vendita di servizi (€ 15,95 milioni, rispetto ai 15,68 dell’esercizio precedente), in massima parte connessi all’attività di gestione del sistema nazionale di educazione continua in medicina – Ecm, la principale fonte di finanziamento dell’Agenzia. Le spese complessive hanno segnato un aumento del 10,2% e il saldo finanziario è risultato pari a 7,5 milioni, (6,4 milioni nel 2017). “Nonostante si riscontri una tendenza al miglioramento nel corso dei successivi esercizi” – osserva la Corte – “restano scostamenti significativi tra gli accertamenti e gli impegni a consuntivo e le previsioni definitive di bilancio, indice questo di una ancora insoddisfacente capacità programmatoria, cui l’Ente dovrebbe porre rimedio con un più attento monitoraggio delle effettive esigenze, soprattutto in materia di spese“.
 
– Anticorruzione
La Corte dei conti ha partecipato all’incontro “Strengthening Collaboration between Anti-Corruption Authorities and Supreme Audit Institutions towards Effective Prevention and Detection of Corruption Offences” svoltosi ad Abu Dhabi e organizzato dalla State Audit Institution degli Emirati Arabi Uniti al quale hanno partecipato numerose Istituzioni Superiori di Controllo (ISC) e Autorità Nazionali Anticorruzione (ANA). Al centro dei lavori, che hanno preceduto l’inizio dell’8° Sessione della Conferenza degli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Corruzione (COSP), in corso fino al 20 dicembre, il potenziamento della cooperazione tra Istituzioni e Autorità e l’approfondimento del ruolo fondamentale che le prime possono svolgere per prevenire e combattere la corruzione, tramite la promozione della trasparenza, l’identificazione delle potenziali aree di rischio, svolgendo e monitorando controlli interni più efficaci ed efficienti, in linea con lo spirito della Convenzione delle Nazioni Unite. L’attenzione dei Paesi partecipanti si è focalizzata, in particolare, sugli aspetti della prevenzione e della lotta della corruzione nei settori dei contratti pubblici e del pubblico impiego. La presentazione svolta dalla delegazione italiana, ha descritto come la Corte dei conti sia attiva nella prevenzione, nella lotta e nella repressione della corruzione, attraverso le funzioni di controllo preventivo e di gestione svolte dalle Sezioni di controllo centrali e regionali, nonché grazie alle decisioni delle Sezioni giurisdizionali e alle attività investigative e requirenti dei suoi Pubblici ministeri.
 
– Anticorruzione
Per la prima volta, la Corte dei conti ha preso parte alla Conferenza degli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite sulla Corruzione, svoltasi ad Abu Dhabi. La Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione è l’unico strumento vincolante esistente a livello mondiale riguardante l’anticorruzione ed è stata ratificata da 186 Paesi. Ogni due anni, gli Stati membri della Convenzione s’incontrano per verificare l’implementazione e l’applicazione della Convenzione e per discutere come gli Stati possano migliorare i metodi e gli strumenti per combattere la corruzione. Tra gli argomenti discussi durante l’8° sessione della Conferenza, la prevenzione, la cooperazione internazionale, la misurazione della corruzione (discussa la bozza di risoluzione presentata dal Governo italiano) e il recupero di beni, nonché la programmazione della Sessione Speciale dell’Assemblea Generale sulla Corruzione convocata per il 2021.
 
– Poste Italiane spa
“Poste italiane spa ha chiuso il bilancio d’esercizio 2018 con un risultato economico positivo di 584 milioni di euro, inferiore di 67 milioni rispetto al risultato del 2017, alla cui realizzazione ha contribuito l’utile di 597 milioni realizzato dal Patrimonio Separato BancoPosta”. E’ quanto emerge dalla relazione della Corte dei conti su Poste italiane. I ricavi totali si sono attestati a 9.289 milioni, risultato equivalente a quello del precedente esercizio (9.290 milioni), nonostante il minor apporto dei dividendi dalle società controllate (262 milioni nel 2018 a fronte di 508 del 2017) e delle plusvalenze da alienazione di strumenti finanziari (404 milioni nel 2018 contro 638 nel 2017)” – si legge nella relazione – “I servizi postali, al netto delle contribuzioni statali (323 milioni), hanno realizzato profitti in flessione dello 0,2%, per effetto combinato del declino della domanda per la distribuzione dei servizi tradizionali di corrispondenza e dell’incremento del segmento pacchi, trainato dall’e-commerce”. I Servizi BancoPosta hanno conseguito ricavi pari a 5.419 milioni, in crescita del 6,1% sul 2017; per quanto riguarda i risultati del Gruppo Poste italiane, il consolidato ha chiuso l’esercizio 2018 con un utile di 1.399 milioni, più che raddoppiato rispetto al risultato del 2017 (689 milioni).
I ricavi, pari a 10.864 ml, hanno registrato la complessiva crescita del 2,2% rispetto al 2017. Tale risultato sconta la flessione dell’1,4% dei proventi rivenienti dai Servizi Postali e commerciali, ma incassa l’incremento del 7,2% dei ricavi dei Servizi di pagamenti, mobile e digitale, del 4,6% di quelli dei Servizi Finanziari e dell’1% dei Servizi Assicurativi. Registra ulteriori progressi, in termini di redditività, il settore assicurativo, facente capo al Gruppo Poste Vita, anche se le attività di raccolta, con riferimento alle polizze vita tradizionali di ramo I, segnano rallentamenti. Nel corso dell’anno, la compagnia Poste Vita spa è stata impegnata nel predisporre interventi mirati, sia per garantire adeguatezza al proprio indice di solvibilità (solvency ratio), sia per contrastare gli effetti legati all’instabilità dello spread tra titoli italiani e tedeschi. Un altro effetto rilevante sull’assetto organizzativo e imprenditoriale del Gruppo deriva dall’ingresso, dal 1° ottobre 2018, della controllata PosteMobile spa nel settore dei pagamenti e della monetica, in qualità di IMEL, parallelamente al suo impegno originario di gestore di telefonia mobile, e il contestuale cambio di denominazione in PostePay spa.
 
– Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari – Osservatorio sugli organismi partecipati/controllati da Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni/Province autonome, enti sanitari e relative analisi – Relazione 2019
“Milletrecentosessantasette società degli enti territoriali, pari al 27% del totale, versa in condizioni tali da richiedere interventi di razionalizzazione da parte delle amministrazioni socie. Situazioni di criticità sono state rilevate dalle Sezioni regionali di controllo che hanno, inoltre, evidenziato come la governance non sia sempre esercitata in modo consapevole da parte degli enti proprietari, i quali, talora, hanno spostato il potere decisionale dall’organo politico al sistema delle holding”. E’ quanto emerge dai dati, aggiornati al 2017, riportati nel referto della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti sugli organismi partecipati dagli enti territoriali e, per la prima volta, dagli enti sanitari. Nel 2017, le società “operanti nei servizi pubblici locali sono numericamente ridotte (il 40,75% del totale), pur rappresentando una parte importante del valore della produzione (il 71,18% dell’importo complessivo). Di queste, solo il 42% è totalmente pubblico, ma occupa circa due terzi degli addetti“. Analoga proporzione si registra per gli enti sanitari. Nel confronto tra i risultati conseguiti dalle società degli enti territoriali interamente pubbliche (n. 1.804) con il totale esaminato (n. 4.326), sono più frequenti, per le prime, situazioni di prevalenza delle perdite di esercizio sugli utili. Nel complesso, i debiti delle società partecipate ammontano a 91,9 miliardi, di cui quasi il 40% è attribuibile alle partecipazioni totalitarie. Nelle partecipate pubbliche al 100% si rileva anche la preminenza dei crediti verso soci sul totale, sintomo della spiccata dipendenza di tali partecipazioni dagli enti controllanti, pur in presenza di un rilevante indebitamento verso terzi. Tale dipendenza è confermata anche da talune situazioni di eccedenza delle erogazioni (tra cui quelle per contratti di servizio) rispetto ai valori della produzione delle società. Tali situazioni che appaiono giustificabili in caso di risultati di esercizio negativi (da cui scaturiscono oneri per copertura perdite o per ricapitalizzazioni), mentre risultano poco comprensibili se associate a bilanci in utile. Si conferma, inoltre, la prevalenza degli affidamenti diretti: nonostante la rigidità dei presupposti che consentono la deroga, su un totale di 14.626 affidamenti, le gare sono soltanto 878 e gli affidamenti a società mista, con gara a doppio oggetto, 178. Speculari le risultanze per organismi non societari.
 
– Le concessioni autostradali
“Bisogna individuare il punto di equilibrio tra remunerazione del capitale e tutela degli interessi pubblici e dei consumatori, in un contesto di effettiva attuazione dei principi della concorrenza e dell’efficienza gestionale”. E’ quanto emerge dalla relazione in cui, tra l’altro, si afferma l’esigenza di procedere alla rapida introduzione di un sistema tariffario tale da consentire un rendimento sul capitale investito, compatibile con quello di mercato per investimenti di rischio comparabile e di procedere all’accelerazione delle procedure per la messa a gara delle convenzioni scadute. La Corte rileva, inoltre, la necessità di una maggiore effettività dei controlli, anche sulla rete infrastrutturale, accompagnata da una continua verifica sugli investimenti e invita a superare le inefficienze riscontrate, quali l’irrazionalità degli ambiti delle tratte, dei modelli tariffari, di molte clausole contrattuali particolarmente vantaggiose per le parti private, gli investimenti in diminuzione o sottodimensionati con possibili extraprofitti, la lunghezza delle procedure dopo la scadenza delle vecchie convenzioni.
 
– La Corte dei conti ha approvato la “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l’anno 2020“, ai sensi dell’art. 5, comma 1, Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti.
 
PERSONALE E PREVIDENZA
– Sanità, Corte Conti: Ok a ipotesi contratto 2016-2018
Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, hanno rilasciato, con osservazioni e raccomandazioni, certificazione positiva all’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità per il triennio 2016-2018.
Le principali sentenze in materia di danno erariale
– Il legislatore, con l’art. 26D.Lgs. n. 33/2013, dopo aver ribadito e reso applicabile a tutte le p.a. il disposto dell’art. 12L. n. 241/1990, ha espressamente imposto alle medesime di pubblicare i provvedimenti di attribuzione di vantaggi economici di valore superiore ad € 1.000,00, prevedendo altresì che (comma 3) “La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario“. Dalla mancata osservanza del disposto della menzionata normativa scaturisce un danno all’erario, per la derivata inefficacia dell’atto che avrebbe dovuto essere pubblicato e, per conseguenza, per le mancate entrate allo stesso collegato.
 
– Aggiornamento delle Rassegne delle decisioni delle SS.UU. della Cassazione in materia di giurisdizione e delle SS.RR. della Corte dei conti, in relazione all’anno 2019.
– Costituisce danno erariale l’incarico a un esperto per attività che rientrano nelle competenze proprie degli organi dell’ente: l’attività affidata, nella fattispecie, ha riguardato l’esame della crisi di liquidità, l’andamento della riscossione delle entrate, la predisposizione del bilancio di previsione, la valutazione della fattibilità degli investimenti limitatamente alla verifica del patto di stabilità, l’indizione di conferenze dei dirigenti e l’esame degli atti propedeutici al bilancio; in altre ipotesi, i pareri richiesti all’esperto potevano essere forniti dal Segretario comunale, così come le informazioni richieste potevano essere tratte dai documenti di bilancio o direttamente dalle relazioni dell’organo di revisione.

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