tratto da gianlucabertagna.it
La capacità assunzionale dopo il DPCM
11-01-2020
Il mio dubbio principale del Dpcm (scarica QUI) “licenziato” in Conferenza l’11 dicembre scorso è: che cosa accade ora alla capacità assunzionale? Detta in altro modo: il nuovo sistema di calcolo dei possibili spazi assunzionali basati su incrementi della spesa dell’ultimo rendiconto cancella le regole del turn-over e di conseguenza del meccanismo della mobilità?
Noto che alcuni interpreti non hanno dubbi nel ritenere che il Dpcm scrive le regole nuove cancellando quelle vecchie.
A me, qualche dubbio rimane.
Ad esempio:
  • perchè nelle norme citate c’è l’art. 3 del d.l. 90/2014 che disciplina il turn-over?
  • perchè gli enti per raggiungere il valore soglia possono utilizzare un turn-over anche inferiore al 100% (che sarebbe come a dire che gli altri hanno ancora il 100%)
  • perchè la sanzione dal 2025 per i meno virtuosi è un turn-over al 30%?
Ecco, nei già tanti risvolti complicati dal Dpcm, questa è la questione che più di tutte vorrei capire come è stata affrontata. Attendiamo qualche parere per capire cosa succederà.

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