Autorità garante della concorrenza e del mercato – Concorrenza – Abuso di posizione dominante – Procedimento amministrativo – Impegni – Interesse a ricorrere
L’impugnazione del provvedimento di chiusura dell’istruttoria con impegni, ai sensi dell’art. 14-ter l. 10 ottobre 1990, n. 287, è inammissibile, per carenza dell’interesse, ove parte ricorrente si limiti ad allegare l’assenza di pregiudizio alla concorrenza nella condotta oggetto di indagine da parte dell’Autorità. (Nel caso in esame una società concorrente lamentava l’adozione del provvedimento di impegni, sostenendo la liceità del precedente comportamento della società in asserita posizione dominante. Il Collegio reputava tale impugnazione inammissibile, non essendo individuabile un interesse concreto ed attuale all’annullamento dell’atto: invero, le deduzioni difensive evidenziavano unicamente un ipotetico vantaggio indiretto, mediato dall’annullamento del provvedimento e dalla contestuale e non governabile condotta di altro soggetto privato. Viepiú, la ricostruzione offerta dalla parte esponente assegnava alla società in asserita posizione dominante una sorta di inammissibile ruolo di regolazione del mercato). (1)
(1) Non si segnalano precedenti negli esatti termini.
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