tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Stabiliti le modalità di accesso e i termini per la presentazione delle domande al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Con il decreto 18 novembre 2019 il Ministero dell’interno:
– ha stabilito le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo ai fini della predisposizione dei servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati;
– ha approvato «Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi)».
A chi si presentano le domande di finanziamento
Ai fini del finanziamento del Fondo, le proposte progettuali per l’attivazione dei servizi di accoglienza vanno presentate al Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.
L’ente locale, in forma singola o associata, può presentare una sola domanda di finanziamento per ciascuna delle tipologie di finanziamento. La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, mediante accesso alla piattaforma FN Asilo (https://fnasilo.dlci.interno.it), utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica pubblicata sul medesimo indirizzo https://fnasilo.dlci.interno.it
Comunicazione e termini per la presentazione delle domande
In relazione alle esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili del FNPSA, la Direzione centrale pubblica sul sito internet del Ministero dell’interno una comunicazione per la
presentazione di proposte progettuali per le tipologie di finanziamento, entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno, con l’indicazione del costo massimo di progetto sulla base del costo
medio dei progetti della rete, relativo alla specifica tipologia di accoglienza.
Le domande sono presentate entro novanta giorni successivi alla data di pubblicazione della comunicazione per l’ammissione al finanziamento con decorrenza,rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio.
In sede di prima attuazione del decreto, gli enti locali con progetti in scadenza entro il 31 dicembre 2019 possono formalizzare la domanda di prosecuzione entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto(pubblicato nella GU n.284 del 4-12-2019) . Il relativo finanziamento è assegnato entro il 1° luglio 2020, con scadenza al 31 dicembre 2022.
La valutazione delle proposte
Le proposte progettuali sono valutate ai fini dell’ammissione al finanziamento dalla Commissione che verrà costituita con provvedimento del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. In presenza di un elevato numero di domande, possono essere costituite una o più sottocommissioni.
Per la valutazione dei progetti si applicano i criteri contenuti nell’art. 13 delle Linee guida.
Approvazione progetti
I progetti approvati dalla Commissione autorizzati dalla medesima Commissione, sono ammessi a finanziamento con decreto del Ministro dell’interno, in relazione alle esigenze di accoglienza e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo. Il decreto di assegnazione delle risorse è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’interno con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Sono pubblicate sul medesimo sito, unitamente al decreto di ammissione ai finanziamenti, le graduatorie delle proposte progettuali, gli elenchi dei progetti autorizzati alla prosecuzione e all’ampliamento della capacità di accoglienza.
Il controllo e il monitoraggio sull’attuazione dei progetti
L’ente locale titolare del finanziamento è tenuto ad un costante monitoraggio e controllo sull’attuazione dei progetti, sull’erogazione dei servizi di accoglienza e sulla corretta gestione amministrativa, avvalendosi delle figure preposte quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dell’esecuzione del contratto, il revisore contabile, nonché di ulteriori figure professionali eventualmente individuate.
Inoltre, il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione svolge, direttamente e tramite le Prefetture, controlli sulla esecuzione del progetto finanziato. A tal fine possono essere effettuate visite ispettive nelle strutture e costituiti appositi nuclei ispettivi anche in relazione alle specifiche criticità emerse o comunque segnalate.
L’assistenza del Servizio centrale
E’ prevista, da parte del Servizio centrale, l’assistenza agli enti locali che intendono predisporre progetti di accoglienza nell’ambito del Siproimi e agli enti locali titolari di finanziamento al fine di garantire la corretta attivazione e gestione del progetto approvato, nonché a svolgere l’attività di monitoraggio.
Le Linee guida
Con il decreto sono approvate le Linee guida per il funzionamento del sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (Siproimi). Le Linee, riportate nell’allegato al decreto, recano le modalità per la presentazione delle domande di accesso al finanziamento del Fondo, le modalità di esame delle proposte progettuali, i requisiti delle strutture utilizzate per l’accoglienza, le modalità di assegnazione e revoca del finanziamento, gli aspetti finanziari, nonché la modalità di gestione delle attività e dei servizi di accoglienza integrata.
La durata dei progetti
I progetti di accoglienza hanno durata triennale, con decorrenza dal 1° luglio e dal 1° gennaio. In caso di necessità può essere previsto il finanziamento diproposte progettuali con decorrenza e/o durata diversa.
Domande di prosecuzione
Gli enti locali che hanno ricevuto un finanziamento a valere sulle risorse del FNPSA e hanno posto in essere attività e servizi di accoglienza possono presentare domanda di prosecuzione del progetto entro nove mesi dalla scadenza del periodo di finanziamento,
Enti attuatori
Per la realizzazione delle attività disciplinate dalle Linee guida, l’ente locale può avvalersi di uno o più enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice degli appalti. Gli enti attuatori devono possedere un’esperienza almeno biennale e consecutiva nell’ultimo quinquennio nell’accoglienza degli stranieri e una specifica esperienza nell’accoglienza di minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, debitamente documentate.
Capacità dei servizi di accoglienza
Ciascun progetto di accoglienza assicura una disponibilità non inferiore a dieci posti, per ciascuna delle tipologie di finanzuiamento. La capacità recettiva di ciascuna struttura di accoglienza non può di norma superare i cinquanta posti, salva autorizzazione della Direzione centrale.
Piano finanziario preventivo
A ciascun progetto è allegato il piano finanziario preventivo, articolato per ognuna delle annualit del triennio finanziato, fatta salva la possibilità di rimodulazione con le modalità previste dal «Manuale unico per la rendicontazione Siproimi».
Le cause di inammissibilità e di esclusione
Sono inammissibili le domande di finanziamento: a) presentate oltre la scadenza del termine previsto; b) prive di firma digitale o sottoscritte da soggetto diverso dal legale rappresentante dell’ente o da un suo delegato; c) presentate con modalità differenti da quelle previste o redatte su formulari non conformi all’apposita modulistica; d) presentate da un ente locale destinatario di un provvedimento di decadenza o di revoca del finanziamento, ovvero ha espressamente rinunciato al finanziamento, se non ha ancora perfezionato i relativi adempimenti gestionali, amministrativi e contabili; e) presentate da soggetti, in forma singola o associata, diversi da quelli indicati; f) presentate da un ente locale per la medesima tipologia di accoglienza.
Sono previste, altresì, le cause di esclusione dall’ammissione al finanziamento
Riduzione finanziamento
In caso di mutate esigenze di accoglienza o di riduzione delle risorse del FNPSA, la Direzione centrale può disporre la riduzione dei posti in misura proporzionale a tutti i progetti in corso. Con decreto del Ministro dell’interno si procede alla conseguente rideterminazione del finanziamento accordato.
Come viene erogato il finanziamento
L’importo ammesso a finanziamento è erogato secondo le seguenti soluzioni e tempistiche: a) un anticipo pari al 50% dell’importo annuale finanziato; b) un pagamento intermedio fino ad un massimo del 30% dell’importo annuale di finanziamento, da corrispondere a seguito della rendicontazione delle somme erogate; c) saldo fino a concorrenza dell’importo finanziato dietro presentazione del rendiconto finale.

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