Covid-19 – Campania – Attività didattica – Scuola dell’infanzia e primaria – Introduzione attività didattica a distanza – Ordinanza n. 89 del 2020 del Presidente della Regione Campania – decreto monocratico del giudice di primo grado che respinge l’istanza di sospensione dell’ordinanza – Non va sospeso monocraticamente.
Non deve essere sospeso il decreto monocratico del giudice di primo grado che non ha accolto l’istanza, presentata da alcuni genitori di figli minori, di sospensione dell’ordinanza n. 89 del 5 novembre 2020 del Presidente della Regione Campania, nella parte in cui dispone, “la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria” nonchè “la sospensione… dell’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia”, e ciò in quanto non sono stati forniti elementi decisivi in favore della irragionevolezza della misura contestata, volta alla più rigorosa prevenzione della salute pubblica nell’ambito territoriale di competenza (1).
(1) In senso analogo v. Cons. St., sez. III, dec., 10 novembre 2020, n. 6454.
Il decreto, nel respingere l’istanza di sospensione del decreto monocratico del Tar Napoli, sez. V, 9 novembre 2020, n. 2025 (e nn. 2026 e 2027), ha preliminarmente affermato che a fronte degli interessi dedotti dagli appellanti, tutti riferiti a valori costituzionalmente tutelati, vi è l’interesse/dovere di prevenzione e tutela della incolumità e salute pubblica, specialmente nell’attuale fase pandemica Covid-19, che anch’esso trova diretto fondamento nella Costituzione, e sul quale la Regione ha fondato la propria ordinanza impugnata dinanzi al Tar Napoli.
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In tali circostanze, è stato chiarito nel decreto, ricorre uno dei limitatissimi casi per i quali il Consiglio di Stato, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata del c.p.a., ammette l’istanza in appello, visto il pericolo affermato di irreversibile lesione di interessi che trovano diretto fondamento nella Carta.
E’ stato aggiunto che non è in discussione, in presenza di istruttoria conforme ai principi di attualità e completezza, il potere di ciascun presidente regionale di adottare provvedimenti più restrittivi rispetto a quanto il d.P.C.M. 4 novembre 2020 prevede per la “zona di rischio” in cui la Regione Campania è inserita. Né gli appellanti hanno fornito elementi decisivi in favore della irragionevolezza della misura contestata, volta alla più rigorosa prevenzione della salute pubblica nell’ambito territoriale di competenza.
Sulla base di tali premesse è stata respinta l’istanza di sospensione monocratica del decreto del Tar Napoli ma è stato nel contempo ordinato, ai fini del prosieguo della fase cautelare innanzi al primo giudice, il deposito dei dati e della documentazione scientifica, acquisiti dalla Unità di crisi regionale nel periodo 3 – 5 novembre 2020 nonché i dati scientifici/medici prognostici sull’effetto positivo della sospensione scolastica “in presenza” ai fini della contrazione dei contagi.
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