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Tari: sì da Arera al possibile rinvio del termine di approvazione dei Piani finanziari 2020
11 Nov, 2019 
È stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’Arera la Memoria n. 414/2019/I/Rif del 21 ottobre 2019, rubricata “Memoria dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in merito alla definizione del nuovo metodo tariffario del ‘Servizio integrato dei rifiuti’”.
Tale Documento è stato presentato in sede di Audizione innanzi alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati. L’Audizione è stata l’occasione per illustrare gli elementi principali sulla base dei quali l’Autorità sta impostando il nuovo metodo tariffario per la copertura dei costi della Tassa rifiuti.
Venendo all’analisi del Documento in commento, l’Autorità in prima istanza ricorda che lo scorso 9 luglio 2019 è stata adottata la Deliberazione n. 303/2019/R/Rif per dare nuovo impulso a un intervento regolatorio, da finalizzare entro il 31 ottobre, in grado di esplicitare alcune prime misure di trasparenza e di efficienza.
Il 30 luglio 2019 l’Autorità ha pubblicato gli orientamenti per la definizione del nuovo metodo tariffario rifiuti, dettagliando le linee di riforma che intende seguire. L’orizzonte temporale considerato per l’applicazione è stato definito a partire dalle tariffe dell’anno 2020.
Nella prima metà di settembre 2019, l’Autorità ha presentato i propri orientamenti attraverso un incontro con tutti i soggetti interessati. Nelle frequenti interlocuzioni pre e post evento, è emerso che molti dei soggetti interessati considerano l’attività regolatoria come un’iniziativa peculiare e di non immediata qualificazione, pur condividendo le finalità perseguite. Sul punto, l’Autorità ritiene che l’investimento iniziale nell’acquisizione della necessaria consapevolezza degli strumenti, delle procedure, delle tempistiche e delle responsabilità sia ampiamente giustificato dalla progressiva configurazione di un assetto trasparente, stabile, certo e coerente, in grado di assecondare le iniziative meritorie e di limitare quelle distorsive.
Di seguito vengono riportati i profili che l’Arera ritiene maggiormente significativi sulla metodologia tariffaria in via di definizione, per quanto attiene in particolare:
  • la visione integrata di una filiera complessa, per tener conto delle caratteristiche tecniche ed economiche;
  • la delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria;
  • i criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e per la definizione dei corrispettivi;
  • la procedura di validazione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini tariffari.
Visione integrata di una filiera complessa
Le evidenze emerse suggeriscono piuttosto la necessità di impiegare strumenti regolatori che prevedano gradualità nell’implementazione e asimmetria nelle soluzioni prospettate.
Dalle analisi attualmente disponibili e dagli elementi acquisiti dall’Autorità nel corso di incontri tecnici dedicati è emerso che sul territorio nazionale convivono, da un lato, realtà in continuo stato emergenziale, e dall’altro eccellenze gestionali caratterizzate da elevati livelli prestazionali, spesso superiori alle medie europee.
Il nuovo metodo tariffario che l’Autorità si accinge a varare è da considerarsi come un passo verso la definizione di una disciplina sulle entrate tariffarie del Settore che incorpori alcuni primi elementi chiave di trasparenza, di efficienza e di selettività.
In prospettiva invece, e con riferimento ad un arco di tempo congruo, l’Autorità ritiene necessario avviare riflessioni anche sugli assetti istituzionali, sulle filiere produttive e sulle configurazioni di mercato, per proseguire il percorso di definizione di meccanismi regolatori sempre più efficaci nel promuovere la gestione efficiente del Servizio.
Numerosi stakeholder hanno segnalato le criticità della disciplina tariffaria attuale che, nel corso degli anni, hanno indotto all’elaborazione di soluzioni implementative su base regionale, se non locale, che ne hanno attenuato di molto l’originaria spinta riformatrice.
Rientrano tra queste i criteri di attribuzione dei costi alle componenti tariffarie. Invero, attualmente il medesimo costo, anche se relativo ad attività specifiche, può essere recuperato nell’ambito di componenti diverse, riducendo la significatività della classificazione originariamente introdotta.
L’Autorità pertanto ha proposto di adottare una classificazione di attività – e di oneri a queste riconducibili – che sia fondata su criteri di uniformità e di coerenza, introducendo anche l’obbligo, nelle situazioni più complesse, di esplicitare i criteri di attribuzione di un determinato costo alle diverse fasi del ciclo.
Inoltre, l’adozione di criteri uniformi per la classificazione dei costi e il perseguimento dell’obiettivo di trasparenza riducono, almeno in parte, l’asimmetria informativa nei riguardi dell’Autorità e degli utenti e permettono di impostare una regolazione volta ad omogeneizzare le condizioni di erogazione del servizio a livello nazionale.
A tal fine, l’Autorità intende procedere alla contestuale introduzione della regolazione, a tutela dell’utente, degli elementi informativi minimi inerenti alle condizioni di erogazione del Servizio sulla base degli orientamenti prospettati nel Documento n. 352/2019/R/Rif, prevedendo l’entrata in vigore a partire dal mese di aprile del 2020.
Delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria
Nell’ambito della nuova metodologia tariffaria, l’Autorità vuole definire puntualmente le attività da includere nel perimetro del ”Servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti”, anche differenziati, urbani e assimilati, al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall’Autorità stessa ed escludere di conseguenza da tale perimetro le attività e i costi non pertinenti al Servizio regolato.
In relazione alle attività riferibili alla gestione integrata dei “Rsu”, l’Autorità è orientata a considerare le attività comprese nelle seguenti macro-voci:
• spazzamento e lavaggio strade;
• raccolta e trasporto;
• gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
• trattamento, recupero e smaltimento.
Gli oneri riconducibili alle attività esterne al “Ciclo di gestione dei rifiuti” saranno rimessi alla valutazione delle Amministrazioni territorialmente competenti.
Criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e per la definizione dei corrispettivi
L’Autorità sta definendo una impostazione del calcolo tariffario in modo tale da consentirne un’applicazione entro il 31 dicembre 2019, al fine di poter approvare le tariffe dell’anno 2020 già con il nuovo metodo tariffario.
L’Autorità è orientata poi a prevedere l’applicazione di un limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie, al fine di segnalare, tra gli altri, ai soggetti competenti alla determinazione dei corrispettivi, la necessità di rafforzare le attività di monitoraggio e di verifica rispetto ai dati e agli altri elementi inseriti nel Pef, evitando di ammettere a recupero oneri impropri.
Inoltre, per il calcolo dei costi efficienti da ammettere a riconoscimento, l’Autorità ritiene imprescindibile:
• far riferimento ai costi effettivi come risultanti da fonti contabili obbligatorie relativi ad un anno base per cui i dati certi siano effettivamente disponibili;
• procedere ad una omogeneizzazione della rappresentazione e della trattazione dei costi ammissibili ai fini tariffari, sulla base di quanto previsto negli altri servizi regolati dall’Autorità;
• tenere conto degli effetti fiscali e contabili applicabili al soggetto incaricato di determinate attività.
I citati criteri troveranno applicazione, sia con riferimento al periodo 2020-2021, sia ai fini del monitoraggio e della valutazione dei costi efficienti per le annualità 2018 e 2019 per la quantificazione dei conguagli da riportare, rispettivamente, nel 2020 e nel 2021. A tal riguardo, l’Autorità sta approfondendo la definizione di meccanismi che consentano il recupero di eventuali scostamenti in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate e secondo condizioni di sostenibilità.
Procedura di validazione dei dati e delle informazioni rilevanti a fini tariffari
L’Autorità intende prevedere che gli Enti di governo dell’Ambito, ovvero gli altri soggetti territorialmente competenti, effettuino la validazione dei dati contenuti nei Piani finanziari trasmessi dai gestori e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio da coprire tramite le tariffe per gli anni 2020 e 2021.
Alla luce di quanto sopra rappresentato, l’Autorità ritiene auspicabile un differimento nel termine per l’approvazione delle tariffe, che allo stato dell’arte equivale al termine di approvazione del bilancio di previsione, posto che il rinvio consentirebbe agli Enti Locali un più ordinato processo di deliberazione delle nuove tariffe.

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