Secondo quanto emerge dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 25524/2019, essendo le università amministrazioni pubbliche ma non organi dello Stato, non possono beneficare dell’esenzione Tari prevista dall’articolo 33-bis del Dl 248/2007, in quanto la stessa non è applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche, ma solo agli istituti scolastici statali che continuano a operare come organi dello Stato.
L’esclusione dall’esenzione, tuttavia, non rende inapplicabile la riduzione tariffaria prevista dal regolamento comunale per le superfici destinate ad attività didattica in quanto il presupposto di questa agevolazione non è la natura giuridica del soggetto, quanto piuttosto la destinazione delle superfici.
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