Umbria, del. n. 103 – Incentivi per manutenzione ordinaria/straordinaria: questione di massima
Pubblicato il 11 ottobre 2018
Una Provincia ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche per le prestazioni riferite ad appalti aventi ad oggetto lavori di manutenzione, ordinaria e straordinaria.
I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione 103/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 ottobre, hanno evidenziato che a differenza della previgente disciplina, la quale aveva espressamente escluso la possibilità di concedere gli incentivi da essa disciplinati per le attività manutentive (senza distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria), la nuova norma contenuta nell’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 non delimita in senso escludente (perlomeno in maniera esplicita) l’incentivabilità di dette funzioni in ragione dell’oggetto del contratto a cui è finalizzato il procedimento nell’ambito del quale si svolgono le medesime.
L’orientamento prevalente della magistratura contabile ha escluso la possibilità di corrispondere gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del d.lgs. 50/2016 per gli appalti di manutenzione (sez. Emilia-Romagna, del. n. 118/2016; sez. Puglia, del. n. 5/2017; sez. Umbria, del. n. 51/2017; sez. Veneto, del n. 338/2017; sez. Toscana, del. n. 186/2017).
Di diverso avviso la sezione Lombardia secondo cui, al contrario, sia i lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria che i servizi manutentivi consentono l’erogazione dell’incentivo (Lombardia, del. n. 190/2017).
Stante la rilevanza della questione per le amministrazioni pubbliche, i magistrati contabili hanno richiesto una pronuncia di orientamento della Sezione delle Autonomie.
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