12/10/2018 – Danno erariale al sindaco che dispone la revoca illegittima dell’incarico dirigenziale

Danno erariale al sindaco che dispone la revoca illegittima dell’incarico dirigenziale

di Michele Nico

Con la sentenza n. 59 del 24 settembre 2018 la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Molise, condanna il sindaco di un Comune a risarcire un danno erariale pari a 25 mila euro oltre agli interessi legali, a seguito del decreto che ha disposto la revoca illegittima di un incarico dirigenziale.

La pronuncia riporta in primo piano le responsabilità connesse all’esercizio del mandato amministrativo del Sindaco, che nel pur nobile intento di migliorare l’efficienza organizzativa del Comune non può trascurare l’osservanza delle norme sul funzionamento della macrostruttura, né tanto meno violare i diritti dei pubblici dipendenti.

Nella vicenda in esame, un geometra comunale viene dapprima nominato dal Sindaco quale responsabile dell’area tecnico-manutentiva dell’ente, e dopo qualche tempo viene revocato dal Sindaco stesso con la motivazione che il funzionario “non svolge con puntualità gli incarichi che la Giunta comunale e lo scrivente gli conferiscono”.

Si consideri che la vicenda si svolge in un piccolo Comune, ove la figura del responsabile tecnico accentra una molteplicità di incombenze e funzioni che, come si legge nel decreto sindacale di nomina, spaziano dall’area lavori pubblici a quella della gestione del territorio, dai servizi manutentivi del patrimonio comunale alla protezione civile e al controllo su vari servizi pubblici locali (raccolta rifiuti, pubblica illuminazione e servizio idrico).

In rapporto allo svolgimento di tali mansioni dirigenziali è riconosciuta una significativa retribuzione di posizione e di risultato, che il tecnico comunale non esita a rivendicare in giudizio contestando le ragioni addotte dall’ente a fondamento della revoca anticipata dell’incarico.

Per inciso, si tratta di una revoca che apre un vuoto organizzativo nella macrostruttura comunale, tanto che dopo il provvedimento di revoca l’ente viene a trovarsi nella necessità di fare ricorso a una serie di incarichi professionali esterni, che anch’essi finiscono nel mirino della magistratura contabile.

Nella pronuncia in esame, tuttavia, il collegio concentra l’esame sui requisiti necessari per la revoca del suddetto incarico dirigenziale, a seguito della trasmissione alla Corte della delibera consiliare adottata dall’ente per riconoscere il debito fuori bilancio conseguente alla sentenza del Tribunale che, accogliendo la domanda del dipendente in questione, ha condannato il Comune a riconoscergli l’indennità di retribuzione e l’indennità di risultato nella misura indicata nel decreto di nomina, per tutto il periodo dell’incarico oggetto di revoca anticipata.

Il decreto emanato dal Sindaco per revocare l’incarico, si legge nella sentenza, è radicalmente illegittimo perché l’articolo 51, comma 6, del Tuel delimita il potere di revoca degli incarichi ai soli casi “di inosservanza delle direttive del Sindaco (…) della Giunta o dell’assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi (…) assegnati nel piano esecutivo di gestione (…) o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall’articolo 20 del dlgs 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro”.

A sua volta, il Ccnl  vigente all’epoca dei fatti disponeva all’articolo 9, comma 3, che “gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi”, comprimendo in tal modo la discrezionalità del Sindaco entro un percorso per così dire obbligato.

Sulla base di queste argomentazioni la Corte ricostruisce la complessa vicenda e osserva, sotto il profilo del nesso di causalità, che il “danno all’erario risulta causalmente collegato alla riferita condotta contra jus posta in essere dal convenuto”, con l’effetto di una condanna al primo cittadino che, nell’operare in vista di un miglioramento organizzativo della struttura comunale, non ha prestato il debito rispetto alle regole del gioco.

QUI la sentenza Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Molise n. 59 del 24 settembre 2018 

 

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