Il Tar ha ritenuto non corretto l’operato della stazione appaltante che, pur ricorrendo a strumenti di impulso del mercato e avendo stabilito di invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori che presentano regolare istanza, ha poi rigorosamente applicato il criterio di rotazione degli inviti disciplinato, per il caso di specie, dall’articolo 36, comma 2, lettera b), del codice appalti, escludendo dalla gara il gestore uscente.
Assumono, invece, rilevanza per i giudici di primo grado le linee guida Anac n. 4 che escludono dall’ambito di applicazione del principio l’ipotesi in cui «l’affidamento avvenga con procedura aperta al mercato nella quale la stazione appaltante non operi alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori economici tra i quali effettuare la selezione»; pertanto, non è neanche configurabile un onere motivazionale in capo alla stazione appaltante circa la deroga.
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