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Il giudizio era stato promosso da un collega non confermato con l’assistenza dell’Avv.Adami del Foro di Brescia .

L’avv. Adami, a cui va il nostro plauso, aveva inoltre curato anche la memoria di costituizione ad adiuvandum predispsota dalla Associaizione Vighenzi .

Queste le motivazioni:

a) per ricoprire tale incarico non è necessaria la personale adesione agli orientamenti politici di chi l’abbia nominato ( ved. Sentenza Corte Costituzionale n. 3042010 e 34 del 2010) . Infatti si tratta di nomina discrezionale del sindaco che, tuttavia, è ben delimitata dalla necessità di attingere ad un Albo ( comma 1 art.99 D.Lgs.2672000) e quindi fra soggetti che hanno dimostrato di avere le competenze tecniche professionali necessarie superando un concorso pubblico;

b) l’incarico non prevede una stretta collaborazione al processo di formazione dell’indirizzo politico dell’ente;

c) il segretario è una figura tecnico-professionale i cui compiti sono specificatamente enucleati dalla legge in chiave di supporto (di natura tecnica) e collaborazione agli atti emanati emanandi dagli organi di governo del Comune , in funzione di verifica del parametro di conformità dell’azione dell’ente locale alla legge nonché in particolare al rispetto dei vincoli, anche finanziari, da questa disposti all’operato del Comune. Per quanto concerne la natura della collaborazione che il Segretario è chiamato a fornire all’organo politico, la stessa è per legge limitata alle funzioni “consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta” ed alla ” verbalizzazione” delle riunioni consigliari e di giunta ( ved art.97 lettera a D.Lgs.2672000). In considerazione quindi della sua titolarità di funzioni di natura tecnico professionale, gestionale e consultiva e della sua posizione di garante del rispetto delle leggi e della regolarità dei procedimenti, non pare alla sottoscritta che il Segretario comunale rientri nelle figure alle quali, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in materia ( ved da ultimo sentenza n.20 del 2016), possano applicarsi meccanismi di decadenza automatica senza violare i principi di cui all’art.97 C.

Da ultimo si osserva che anche la questione afferente la violazione dell’art.97 Cost. in relazione alla nomina da parte del sindaco non è manifestamente infondata, in considerazione delle funzioni di controllo via via assegnate al Segretario Comunale dalle nuove disposizioni di legge del settore ( segnatamente dalla legge n. 10912 in tema di prevenzione e repressione della corruzione) e del suo ruolo generale di garante della conformità legale, statutaria e regolamentare degli atti dell’ente. Sicchè non pare conforme ai principi enucleati dall’art.97 C che il soggetto deputato a tale ruolo possa essere nominato dal soggetto politico i cui atti egli è chiamato a vagliare e venga posto, altresì, alle sue dipendenze funzionali

 

QUI il testo dell’ordinanza.

 

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