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Documento tecnico inadeguato: inammissibile il soccorso istruttorio

Pubblicato il 11 luglio 2019

La produzione di un documento tecnico inadeguato non può essere sanato con l’acquisizione di dichiarazioni integrative dell’offerente a sanatoria della propria offerta.
Questo il principio espresso dal Tar Lazio, Roma, con la sentenza n. 8414 del 27 giugno 2019, con la quale è stato ribadito che l’istituto del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per colmare le carenze relative all’offerta tecnica (al pari di quella economica) presentata dall’operatore economico partecipante alla gara.
Nel caso di specie il concorrente, in modo difforme a quanto previsto nella lex specialis, non aveva allegato la documentazione atta a comprovare quanto affermato in relazione al requisito esperienziale.
La carenza documentale aveva precluso alla commissione giudicatrice di apprezzare e valutare l’esperienza pregressa, con la conseguente attribuzione del punteggio “zero punti”.
L’operatore economico aveva lamentato la mancata attivazione del procedimento del soccorso istruttorio per supplire al mancato deposito della documentazione mancante.
I giudici amministrativi hanno ritenuto corretto l’operato della commissione giudicatrice.
Ed infatti il c.d. soccorso istruttorio consente di completare dichiarazioni o documenti incompleti relativi ai requisiti soggettivi di partecipazione dell’impresa.
Conseguentemente esso non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta successivamente al termine finale stabilito dal bando, salva la rettifica di semplici errori materiali o di refusi
Si tratta di un limite di applicabilità dell’istituto disposto in modo inequivocabile dalla legge e sostenuto dalla giurisprudenza secondo cui nell’ambito di una procedura di gara pubblica, la disposizione di cui all’articolo 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016, non include dal beneficio del c.d. soccorso istruttorio le carenze relative all’offerta tecnica (al pari di quella economica) presentata dall’operatore economico partecipante alla gara (Cons. Stato, sent. 13 febbraio 2019, n. 1030).

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