tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Spetta all’ente locale assicurare la concreta fruizione del parcheggio per cittadini con invalidità totale

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

Il fatto

Un cittadino invalido al 100%, otteneva dal comune un posto auto in concessione con la segnaletica che indicava la targa della sua vettura. Tuttavia, vista la concreta non utilizzazione del citato posto auto, a causa del comportamento di automobilisti indisciplinati che parcheggiavano i loro veicoli senza curarsi del posto riservato, l’invalido ha chiesto alla Polizia locale l’istallazione di pali o paletti disposti lungo il perimetro del parcheggio. A fronte del diniego del Comune, l’invalido ha proposto ricorso al TAR, il quale dandogli ragione ha invitato la Polizia Locale ad effettuare un sopralluogo al fine di verificare se fosse stato possibile il posizionamento di appositi dissuasori, con l’obiettivo di contemperare le esigenze della sicurezza e della incolumità pubblica con quella di inibire la sosta ai non autorizzati. Il Comune procedeva in un secondo momento ad effettuare il sopralluogo e all’esito ribadiva il proprio diniego, precisando l’impossibilità di collocare dei dissuasori per diverse ragioni tra le quali il fatto che, trattandosi di uno spazio stradale aperto alla circolazione, la loro presenza avrebbe ostacolato la manovra dei veicoli. Effettuando il giudizio di ottemperanza per mancato adeguamento alle indicazioni ricevute, il TAR respingeva il ricorso dell’invalido ritenendo che, al contrario, la prima sentenza fosse stata eseguita, sebbene con un provvedimento conclusivo di segno negativo per il ricorrente.

L’invalido, non soddisfatto ha proposto appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che con la sentenza 18 giugno 2018, n. 356 ha ribaltato le decisioni del giudice amministrativo di prime cure.

Le indicazioni dei giudici amministrativi di ultima istanza

Precisano i giudici amministrativi di appello come il Comune non abbia dato concreta ottemperanza alle indicazioni provenienti dal giudice di prima istanza, che avevano indicato la possibilità della tangibile ed effettiva possibilità di fruire del parcheggio auto avuto in concessione dal Comune in quanto persona disabile al 100%. Non risultava, infatti contestato, come la sola segnaletica apposta in corrispondenza di tale parcheggio, che reca bene impressa la targa della vettura in uso al ricorrente, non sia valsa da sola ad impedire che altri automobilisti occupassero quel medesimo parcheggio. In questo caso, grava sull’Amministrazione comunale un’obbligazione di risultato, il cui oggetto consiste nel fare tutto ciò che sia necessario per assicurare al titolare della concessione l’effettiva fruizione del parcheggio, con decisione in quanto alle modalità ritenute più utili e opportune per adempiere a tale obbligazione. Solo a titolo collaborativo, il Collegio indica una serie di modalità possibili per il raggiungimento dello scopo quali ad esempio, disgiuntamente o congiuntamente, i dissuasori (la cui tipologia è a scelta del Comune, quali catene, sbarre elettriche, pali retrattili), nel posizionamento di telecamere in chiave deterrente, ovvero nella costante presenza fisica di un vigile urbano che impedisca l’uso del parcheggio da parte di terzi o che, quanto meno, ne sanzioni sul piano amministrativo le condotte contrarie al Codice della strada, nella pronta disponibilità di un servizio di rimozione dei veicoli che occupino abusivamente il posto auto riservato. Un dato è certo, secondo il Collegio amministrativo, ossia che le infrazioni dei singoli si giovino dell’assenza di controlli da parte dell’autorità competente.

Conclusioni

Per il Collegio amministrativo, pertanto, le attività poste in essere dal Comune, a partire dalla sentenza del TAR, sono state essenzialmente elusive delle problematiche e che sia, pertanto, necessario che a tale sentenza si dia corretta esecuzione assicurando, attraverso una o più delle modalità sopra indicate, la concreta ed effettiva fruizione del parcheggio al disabile. Al fine di verificare la concreta attuazione delle azioni poste in essere il Comune dovrà, alla scadenza di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, depositare una relazione scritta che illustri le modalità operative con cui ha inteso assicurare tale fruizione del parcheggio, rinviando la causa ad una camera di consiglio successiva per valutare tali risultanze, con possibilità di parte ricorrente di dare conto di eventuali infrazioni di terzi che le impediscano di parcheggiare. La decisione dell’adozione di ulteriori misure, ordinatorie e di ordine patrimoniale, richieste dall’appellante, saranno quindi decise all’esito delle concrete attività poste in essere da parte del Comune.

Cons. Giust. Amm. Sic., 18 giugno 2018, n. 356

Nessun tag inserito.

Torna in alto