tratto da lapostadelsindaco.it
Nei rapporti part time non si applicano le “clausole elastiche”
La Rivista del Sindaco  12/06/2020 
 
Ai dipendenti pubblici con contratto part time non possono essere applicate le “clausole elastiche” che la legge delega del Job Acts prevedeva. Sintetizzando i chiarimenti principali (estendibili al comparto Funzioni locali) formulati dall’Aran in risposta a specifiche domande da parte di amministrazioni centrali, possiamo affermare che:

– per avvalersi dei permessi relativi all’espletamento delle terapie mediche, visite, esami diagnostici e prestazioni specialistiche, non è una condizione sufficiente la certificazione attestante una generica visita medica;

– il permesso orario retribuito per motivi familiari o personali, ha una durata minima di un’ora da intendersi in riferimento ad ogni accesso al beneficio, non alla complessiva durata dei permessi, di cui il dipendente usufruisce nell’ambito della stessa giornata lavorativa.

La tornata contrattuale del triennio 2016-2018 (l’ultima) ha fornito un ottimo momento per l’attuazione della necessaria operazione di restyling per certi istituti ormai superati dal modificato contesto legislativo. Gli opportuni aggiornamenti delle precedenti disposizioni sono quindi stati addotti anche alla disciplina relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale, come indicato dal Dlgs 81/2015 (legge delega sul Job Act).
Nel disciplinare il trattamento economiconormativo del personale con rapporto di lavoro a part time, il comma 13, articolo 55, del contratto del 21 maggio 2018, rinvia formalmente per tutto quanto non previsto dalle clausole contrattuali alla regolamentazione contenuta nel Dlgs 81/2015. Un’amministrazione, riferendosi a questo assunto, ha posto una domanda riguardante la possibile partecipazione a un corso di formazione di un dipendente in regime part time verticale, durante un giorno privo di attività lavorativa per il medesimo, avvalendosi delle “clausole elastiche” (Dlgs 81/2015, articolo 6). Clausole che avrebbero permesso di aumentare la durata della prestazione lavorativa o di modificarne la collocazione temporale, nel rispetto di quanto disposto nei contratti collettivi. Tali clausole non sono però estensibili alle PA, come dichiarato dai tecnici Aran, a causa della delega del Job Acts (articolo 12) che ne esplicita l’esclusione.
La soluzione va quindi ricercata nella cornice regolamentare della disciplina contrattuale, quindi se l’amministrazione ritiene nel proprio interesse il corso di aggiornamento si può usufruire del lavoro supplementare. La regolamentazione del nuovo permesso per l’espletamento di visite, esami diagnostici, terapie o prestazioni specialistiche risulta quindi una delle più importanti novità presentate con l’ultima tornata contrattuale. I tecnici Aran sottolineano come tale disposizione consenta di usufruire del permesso sono il caso di necessità di sottoporsi a una prestazione di carattere “specialistico”, e questo vale anche per le visite e le terapie. Ne consegue, che la semplice certificazione del medico curante per una una visita generica non può essere sufficiente per beneficiare del permesso orario retribuito per l’espletamento dei vari controlli medici.
Articolo di Luigi Franco

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