tratto da entilocali-online.it
Le proposte di Anac per snellire gli appalti in vista del “Decreto Semplificazioni”
11 Giu, 2020 by Redazione
Il 1° giugno 2020 Anac ha pubblicato una Nota relativa ad alcune proposte dalla medesima elaborate, dal titolo “Appalti digitali, verifiche dei requisiti semplificate ed estensione dello stato di emergenza: le proposte Anac per agevolare la ripresa economica”.
Si tratta quindi di proposte, rivolte plausibilmente al Governo, in vista dell’adozione (che appare ormai prossima) di misure semplificatorie nell’ambito della materia dei contratti pubblici al fine di stimolare un rilancio dell’Economia nel Settore.
In particolare, Anac ha elaborato 2 distinti Documenti:
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uno in tema di digitalizzazione delle procedure e professionalizzazione delle stazioni appaltanti;
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uno in tema di ampliamento delle forme semplificate di gare fino al 31 dicembre 2020.
Entrambi i contributi consentono di formulare talune riflessioni sull’attuale assetto della normativa dei contratti pubblici, ma non eliminano la sensazione che gli ambiti su cui intervenire siano ben altri: ridurre le stazioni appaltanti, ad esempio, è una soluzione propugnata già da molti anni e talora applicata (si pensi alle Centrali di committenza regionali), senza però che si registrino effetti particolarmente virtuosi, sia sul versante del contenimento della spesa, sia sul versante dell’effettivo soddisfacimento per via “centralizzata” delle multiformi esigenze provenienti dai numerosi Enti pubblici.
Si aggiunga che l’esperienza, già rodata, delle Centrali di committenza a livello locale ha denotato notevoli problematiche sotto 2 profili:
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quello progettuale: resta comunque in capo all’Ente appaltante (e non alla Centrale di committenza) l’ideazione del Progetto, che è il momento più delicato di una procedura di affidamento;
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quello organizzativo: spesso le Centrali di committenza risultano “ingolfate” (per carenza di personale, risorse, ecc.; cfr. Provincie), e l’espletamento delle procedure delegate procede a rilento.
Parlare solo di rendere più spedite le “procedure di gara”, insomma, non incide più di tanto sul rilancio del Comparto: giustissimo invocare una più completa digitalizzazione delle procedure (seppure Anac riconosca che essa è già a buon punto), e migliori tecniche di integrazione dei Sistemi telematici, ma resta il fatto che non è più in questa fase che si concentrano i vizi che affliggono il settore.
Medesima considerazione per l’auspicata “riduzione del contenzioso” a seguito di una diffusione più ampia della digitalizzazione: il contenzioso nel Settore degli Appalti è ormai ridotto, se non quasi azzerato, unicamente a causa di una tassazione obbligatoria (“contributo unificato”) salatissima, che scoraggia la gran parte delle micro, piccole e medie Imprese dal tentare la via giurisdizionale, nonostante tempi di risoluzione delle controversie che non hanno eguali in tutto il panorama della Giustizia italiana in termini di rapidità.
Ciò premesso, quindi, è auspicabile in ogni caso che quanto richiesto da Anac sia preso in esame dal Governo almeno sotto il profilo della semplificazione degli oneri informativi e pubblicitari, attualmente affidati a una ridda di norme e interpretazioni che costituiscono autentici rompicapo per gli interpreti e per gli operatori del Settore.
Il riferimento agli obblighi informativi, oggi parcellizzati tra Anac e Osservatori regionali, nonché fra miriadi di Piattaforme, talune delle quali a oggi non ancora aggiornate al testo legislativo attuale, essi costituiscono un onere burocratico molto pesante per gli Enti, e una loro semplificazione sarebbe senz’altro da salutare con favore; così come la tematica delle pubblicazioni dei bandi di gara, ancora interessata da pubblicazioni “cartacee” (ad esempio, i giornali) e che potrebbe essere totalmente informatizzata.
Ulteriore proposta meritevole di attenzione è quella relativa alla verifica dei requisiti degli operatori economici in fase di post-aggiudicazione: si tratta di una fase del procedimento che comporta notevoli dispendi temporali, sia che si utilizzi la Piattaforma “AVCPass”, sia che si proceda con modalità ordinarie (ovvero mediante l’interpello diretto degli Enti certificatori: Procure, Agenzia delle entrate, ecc.).
Anac, ricordando che il Ministero dovrebbe procedere ad avviare la banca-dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del “Codice” (misteriosamente scomparsa dai radar nonostante l’esistenza di una bozza di Decreto attuativo già sottoposta all’esame del Consiglio di Stato sin dallo scorso 2018), propone di semplificare tale fase di verifica nel caso in cui “risulti aggiudicatario un operatore economico già verificato positivamente in una procedura di gara antecedente entro un intervallo di tempo prestabilito (ad esempio, 6 mesi), mediante il ricorso alle informazioni e ai documenti disponibili tramite il Sistema AVCPass”.
Si tratterebbe di una semplificazione forse non decisiva (posto che favorirebbe esclusivamente i soggetti di maggior dimensione che risultano più frequentemente aggiudicatari di procedure di gara sul territorio nazionale), ma che quantomeno evidenzierebbe la necessità di agire con decisione verso l’alleggerimento di tali oneri.
Sin qui quindi le proposte de iure condendo: interessanti, incisive, meritevoli di approfondimento, ma con tempistiche di realizzazione lunghe (informatizzazione e integrazione/interoperabilità dei sistemi; qualificazione delle stazioni appaltanti) o non decisive (semplificazione della verifica dei requisiti).
Venendo invece alla stretta attualità, Anac richiede, con l’altro Documento portato all’attenzione del Governo, una maggior chiarezza nel perimetro applicativo delle procedure di urgenza e somma urgenza (artt. 63 e 163 del “Codice”), almeno fino alla fine del corrente anno (31.12.2020), quindi oltre la fine del periodo di emergenza.
Così Anac: “la possibilità di motivare il ricorso alle procedure di urgenza deve trovare legittimazione nella transitorietà necessaria al superamento dell’emergenza, da intendersi in un senso più ampio rispetto alla stretta nozione adottata dalla normativa sulla protezione civile, considerando quindi anche il profilo della ripresa economica e produttiva, come sopra chiarito, e nelle more del potenziamento (digitalizzazione e personale tecnico) delle Stazioni appaltanti qualificate. Il periodo entro il quale consentire tale ricorso non dovrebbe superare, quindi, la data del 31 dicembre 2020”;
Anac evidenzia anche la necessità che “l’oggetto dell’affidamento sia riconducibile ad ambiti individuati a monte”, in modo da offrire alle stazioni appaltanti un ambito certo e privo di incertezze applicative.
L’Autorità suggerisce addirittura di “individuare degli ambiti/settori merceologici nel contesto dei quali gli affidamenti pubblici potranno essere esperiti in urgenza in un’ottica di promozione e sostegno alla ripresa del mercato”, quale quindi vera e propria scelta di Politica economica, arrivando a suggerire taluni Settori quali manutenzioni, lavori di ristrutturazione/costruzione di ospedali e scuole, interventi sulla rete viaria, approvvigionamenti relativi al sistema dei trasporti, approvvigionamenti nel settore informatico e approvvigionamenti nel Settore sanitario, procedendo a innalzare, per la somma urgenza, l’importo massimo attualmente previsto pari ad Euro 200.000,00.
Si tratterebbe di un intervento potenzialmente anticoncorrenziale, posto che l’utilizzo di questi strumenti (urgenza e somma urgenza) comporta una lesione nella pubblicità delle procedure e nella par condicio della selezione dei contraenti, e infatti Anac richiede la “attuazione di un minimo confronto competitivo prima della selezione o di meccanismi di rotazione” al fine di salvaguardare il principio concorrenziale.
Si noti come tale invocata possibilità dimostri chiaramente che attualmente non è possibile procedere, se non dietro motivazione congrua delle ragioni dell’urgenza e della non procrastinabilità degli interventi, in via generalizzata all’utilizzo di tali forme semplificate di affidamento: tale è la ragione per cui Anac chiede una specifica “norma primaria” che fondi la possibilità per le Stazioni appaltanti di avvalersi, per i Settori anzidetti, di tali semplificazioni.
Si tratta quindi di misure “straordinarie”, temporalmente limitate, che difficilmente potranno spiegare un effetto virtuoso se applicate per un tempo ristretto (nel caso di specie, al massimo per 5 mesi circa, se limitate al 31 dicembre 2020): è da dubitare quindi della reale efficacia di tale proposta.
Nuovamente, il tema che si propone è una riforma strutturale della codificazione degli Appalti, che intervenga non solo sulla fase dell’affidamento ma che interessi anche le cruciali fasi della progettazione e della esecuzione, da più parti spesso trascurate, e che renda più fluidi ed efficaci i controlli di gestione e di spesa sugli investimenti pubblici.
di Mauro Mammana
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