La controversia riguarda il Comune di Napoli e la società che gestiva il servizio dei trasporti del capoluogo partenopeo, interamente partecipata dall’ente locale. La società in house chiedeva al Comune la restituzione degli oneri corrisposti ad alcuni dei suoi dipendenti per le assenze dovute allo svolgimento di mandato elettorale nei consigli municipali, invocando a questo fine l’articolo 80 del Tuel. Di fronte al diniego del Comune, la vicenda finiva dinanzi ai giudici, i quali in primo grado ritenevano infondata la pretesa della società di trasporti, non potendo essa qualificarsi come autonomo datore di lavoro. Di diverso avviso si mostrava, invece, la Corte d’appello che, in assenza di una espressa previsione legislativa circa la natura pubblica di un soggetto comunque formalmente privato, riteneva irragionevole escludere il beneficio previsto in favore di un ente con una struttura giuridica più vicina a una impresa privata che a un ente pubblico.
Nessun tag inserito.